Concordato preventivo e sopravvenuto fallimento: ricorso improcedibile (Cass. civ. Sez. I n. 17992 del 01.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione di fallimento dell’imprenditore che ha chiesto l’ammissione al concordato preventivo rende inammissibili, e se già proposte improcedibili, le impugnazioni autonomamente proponibili contro il decreto che definisce il giudizio di omologazione. Il rapporto tra concordato preventivo e fallimento si atteggia a fenomeno di consequenzialità eventuale e di assorbimento, con la conseguenza che i motivi di impugnazione contro il diniego di omologazione devono tradursi in motivi di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento. Non è ipotizzabile che, in accoglimento del reclamo del debitore, sia omologato un concordato ormai precluso dal sopravvenuto fallimento, né è ammessa la sospensione del giudizio di impugnazione della sentenza di fallimento in attesa della definizione del giudizio di omologazione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Firenze, con decreto dell’8 giugno 2023, in accoglimento del reclamo ex art. 183 l. fall. proposto da una società creditrice, aveva revocato l’omologazione del concordato preventivo di altra società, disposta dal Tribunale di Siena.
La società proponente ha chiesto la cassazione di quel decreto con due motivi. La controricorrente ha eccepito l’improcedibilità del ricorso, perché nelle more il Tribunale di Siena, con sentenza del 28 luglio 2023 divenuta definitiva, aveva dichiarato il fallimento della stessa società. La commissaria giudiziale è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal dato documentato dalla controricorrente: la sopravvenuta dichiarazione di fallimento della società ricorrente. Richiamando Cass. S.U. n. 9146 del 2017, il Collegio ribadisce che la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore che ha chiesto l’ammissione al concordato rende inammissibili, e se già proposte improcedibili, le impugnazioni autonomamente proponibili contro il decreto di rigetto della domanda di omologazione.
Il rapporto tra le due procedure è ricostruito come fenomeno di consequenzialità eventuale del fallimento e di assorbimento dei vizi del provvedimento di rigetto nei motivi di impugnazione del successivo fallimento, con una mera esigenza di coordinamento fra i procedimenti (Cass. S.U. n. 1521 del 2013). Non ricorre, dunque, un’ipotesi di pregiudizialità necessaria.
Il percorso argomentativo si snoda attraverso i principi consolidati. La pendenza della domanda di concordato impedisce temporaneamente la dichiarazione di fallimento fino agli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 legge fall., ma non rende improcedibile il procedimento prefallimentare né ne consente la sospensione (Cass. S.U. n. 9935 del 2015). Il rigetto della domanda di omologazione, benché non definitivo, rende immediatamente possibile la dichiarazione di fallimento. Una volta dichiarato il fallimento, può essere impugnata solo la relativa sentenza, potendo l’impugnazione formulare censure avverso la dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato, peraltro non reclamabile né ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 162 l. fall.
Il Collegio esclude la possibilità di sospendere il giudizio di impugnazione della sentenza di fallimento in attesa della definizione del giudizio di omologazione, perché le questioni relative all’omologazione sono integralmente assorbite. Il giudice del reclamo sul fallimento dovrà pronunciare anche sulla proposta concordataria: se confermerà il fallimento, ribadirà il giudizio di non omologabilità; potrà revocare la dichiarazione, ma non necessariamente omologare il concordato, qualora la proposta debba essere disattesa per le ragioni previste dagli artt. 173 e 180 l. fall.
In conclusione, il ricorso è dichiarato improcedibile e le spese del giudizio sono integralmente compensate tra le parti, a fronte del sopravvenuto verificarsi della causa di improcedibilità.
Nota della Redazione
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