Giudicato penale di assoluzione e limiti del vincolo nel giudizio disciplinare (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20109 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato penale di assoluzione, ancorché pronunciato con la formula “perché il fatto non sussiste”, non determina automaticamente la caducazione del provvedimento disciplinare adottato nel pubblico impiego contrattualizzato. L’art. 653, comma 1, cod. proc. pen. impone al giudice del lavoro di conformarsi all’accertamento penale solo quando questo abbia escluso la materialità delle condotte e non la sola rilevanza penale delle stesse. Il vincolo opera a condizione che la fattispecie penale coincida in tutti i suoi elementi con quella disciplinare e che gli episodi oggetto della sentenza penale coincidano integralmente con quelli della contestazione disciplinare originaria. In difetto di tale coincidenza, residuano elementi fattuali di autonoma rilevanza disciplinare che la pubblica amministrazione può legittimamente valutare.
Il Fatto
Il lavoratore dipendente di un comune veniva licenziato per giusta causa nel gennaio 2016, per la violazione degli artt. 55-quater e 55-quinquies d.lgs. n. 165/2001. Gli addebiti riguardavano allontanamenti dal posto di lavoro senza timbratura del cartellino in uscita, timbrature effettuate da terzi e dichiarazioni di orari di servizio non veritieri, emersi nel corso di un’inchiesta penale.
Impugnato il licenziamento, la domanda veniva respinta in primo grado. Nelle more, il procedimento penale si definiva con sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, divenuta irrevocabile. A seguito della riapertura del procedimento disciplinare, l’amministrazione adottava un nuovo provvedimento di licenziamento, confermativo del precedente. La Corte d’appello di Genova accoglieva il reclamo, annullava entrambi i provvedimenti e ordinava la reintegra con risarcimento del danno. Il comune ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui il comune contestava l’estensione della cognizione del giudice di reclamo al provvedimento successivo, è infondato. La Corte ricostruisce il meccanismo dell’art. 55-ter d.lgs. n. 165/2001: il procedimento disciplinare resta unitario sin dall’inizio, seppur articolato in due fasi, e si conclude solo all’esito di quello penale. La sanzione inflitta nella fase iniziale ha natura provvisoria; quella irrogata dopo il giudicato penale è la sanzione finale, che sostituisce retroattivamente la prima con effetto ex tunc. Impugnata la sanzione originaria, il giudice può dunque portare la propria cognizione anche su quella definitiva.
Il secondo motivo, relativo alla pretesa confusione tra fatti-reato e fatti materiali, è parimenti infondato. La Corte ribadisce che il venir meno della pregiudiziale penale non ha eliso la regola dell’art. 653 cod. proc. pen., ma neppure ha introdotto alcun automatismo. La previsione si limita a consentire la riapertura del procedimento per modificare o confermare l’atto conclusivo in relazione all’esito penale, senza che l’assoluzione si traduca in una acritica trasposizione degli esiti.
Il vincolo dell’art. 653 cod. proc. pen. non è assoluto né automatico. La sentenza penale deve avere escluso la materialità delle condotte, non la sola rilevanza penale; l’esclusione deve avere ampiezza tale da non lasciar residuare elementi fattuali di autonoma rilevanza disciplinare; gli episodi oggetto del giudizio penale devono coincidere integralmente con quelli della contestazione disciplinare, senza che quest’ultima costituisca un più ampio genus rispetto alla species penale.
La Corte richiama i propri precedenti in tema di immutabilità della contestazione e di autonomia dei due procedimenti, tra cui Sezioni Unite n. 14344 del 2015 e Sezioni Unite n. 5448 del 2012, nonché le pronunce in materia di pubblico impiego. Nella specie la decisione impugnata si è conformata a tali principi, avendo verificato che la formula assolutoria incideva sulla materialità dei fatti, che gli episodi coincidevano integralmente e che non residuavano condotte di autonoma rilevanza disciplinare.
Il terzo motivo è inammissibile: le considerazioni del giudice penale sulla legittimità delle sanzioni disciplinari costituiscono mero obiter dictum, privo di attitudine a sorreggere la decisione e insuscettibile di censura in sede di legittimità. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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