Giudizio di conto ammissibile sul consegnatario di azioni pubbliche (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 112 del 27.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto promosso nei confronti del consegnatario di azioni di società partecipate da un ente pubblico è ammissibile e non è escluso dall’art. 12 del d.lgs. n. 175/2016, che disciplina la sola responsabilità erariale degli amministratori e dei dipendenti delle società a partecipazione pubblica. La giurisdizione contabile si estende a tutte le componenti patrimoniali e finanziarie dell’ente, comprese le variazioni di valore dei titoli e dei dividendi. L’agente contabile risponde delle sole operazioni di natura esecutivo-custodiale o attuative delle direttive dell’amministrazione-socio, mentre gli atti di esercizio dei diritti dell’azionista restano estranei al giudizio di conto e sono valutabili in sede di responsabilità amministrativa.
Il Fatto
Un Rettore universitario, nominato con decreto dirigenziale agente contabile-consegnatario con debito di custodia di azioni e partecipazioni di società partecipate, ha reso il conto giudiziale per l’esercizio 2020, utilizzando il modello 22 allegato al d.P.R. n. 194/1996, previsto per i consegnatari di azioni. Il conto espone una partecipazione in una società consortile, invariata nel corso dell’esercizio in quantità e valore.
Il magistrato istruttore, con la relazione di deferimento, ha sostenuto che le quote di partecipazione in società a struttura privatistica non rientrerebbero tra i beni in custodia assoggettabili a conto giudiziale. Ha quindi concluso per l’inammissibilità del conto, richiamando l’art. 12 del d.lgs. n. 175/2016, e ha prospettato la trasmissione degli atti alla Sezione regionale di controllo per la razionalizzazione delle partecipate. Il conto è giunto così all’esame del Collegio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta dapprima il profilo della giurisdizione. I titoli azionari e partecipativi sono annoverati tra i beni mobili dello Stato dal regolamento di contabilità generale (R.D. n. 827/1924), mentre per gli enti locali il mod. 22 del d.P.R. n. 194/1996 disciplina il conto del consegnatario di azioni. La Cassazione ha affermato che l’indefettibile funzione di garanzia della regolare gestione patrimoniale impone il sindacato di conto su tutte le componenti patrimoniali e finanziarie, compresi i diritti e le azioni.
Nel giudizio di conto l’esame non si limita al titolo originario nella sua materialità, ma riguarda anche le variazioni di valore dei titoli e gli utili o dividendi distribuiti. Il Collegio richiama la giurisprudenza costituzionale secondo cui l’art. 103, comma 2, Cost. assoggetta in modo generalizzato e immediato tutti gli agenti contabili alla giurisdizione contabile, senza necessità di interpositio legislatoris, diversamente da quanto avviene per la responsabilità amministrativa.
Su questa base la Corte interpreta l’art. 12 del d.lgs. n. 175/2016. La disposizione riguarda gli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate e disciplina il rapporto tra azioni civili di responsabilità e azione erariale per il danno subito dagli enti partecipanti. Non incide, invece, sull’ambito del giudizio di conto, di applicazione tendenzialmente generale, che ha ad oggetto la gestione delle azioni e partecipazioni da parte del consegnatario.
Quanto alla qualifica soggettiva, il Collegio richiama l’art. 9, comma 4, del TUSP, che per gli enti pubblici diversi da Stato, Regioni ed enti locali attribuisce all’organo amministrativo dell’ente l’esercizio dei diritti del socio. Il Rettore è organo necessario dell’Ateneo ai sensi dell’art. 2 della legge n. 240/2010 e lo statuto gli assegna ogni funzione non attribuita ad altri organi. La nomina ad agente contabile-consegnatario risulta dal decreto dirigenziale richiamato.
Sul piano oggettivo la Corte distingue: l’agente contabile risponde delle operazioni esecutivo-custodiali e di quelle poste in essere su direttive dell’amministrazione-socio, non degli atti di complessivo esercizio dei diritti dell’azionista, quali il voto, i patti di sindacato o l’esercizio di un’opzione, demandati al giudizio di responsabilità. Il giudizio è dunque dichiarato ammissibile. Le partecipazioni risultano invariate in quantità e valore. Ai sensi dell’art. 149 c.g.c. gli atti sono restituiti al magistrato istruttore per il prosieguo dell’istruttoria, con relazione conclusiva entro il 12.10.2024 e udienza fissata al 12.11.2024.
Nota della Redazione
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