Cessazione materia del contendere dopo riesame INPS post sentenza favorevole (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 98 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere ricorre quando, per effetto di fatti sopravvenuti, venga meno la situazione di contrasto tra le parti. Il riesame amministrativo della posizione del ricorrente, cui l’ente previdenziale abbia proceduto in esito all’acquiescenza a una pronuncia giurisdizionale che ha accertato il diritto del congiunto convivente alla pensione ai superstiti fino al ventiseiesimo anno di età, comporta il sostanziale soddisfacimento della pretesa azionata. La presenza di un figlio studente nel nucleo familiare esclude l’applicazione delle riduzioni per cumulo dei redditi. La peculiarità della vicenda, caratterizzata dall’interazione tra due distinti giudizi e dall’acquiescenza dell’Istituto, costituisce giusto motivo per la compensazione integrale delle spese di lite.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di pensione ai superstiti a seguito del decesso della coniuge, impugnava i provvedimenti con cui l’INPS aveva disposto il recupero di somme asseritamente indebite e rigettato la domanda di corresponsione della doppia annualità di cui al decreto luogotenenziale n. 39 del 1945. L’Istituto contestava un primo indebito e, con successivo provvedimento, rideterminava il trattamento, riducendolo del 50% per la ritenuta insussistenza dei presupposti per l’esenzione dalle riduzioni di cui all’art. 1, comma 41, l. n. 335/1995.
Il ricorrente censurava l’applicazione delle riduzioni, deducendo che il figlio, nel periodo contestato, era studente universitario e anch’egli beneficiario di una quota della pensione di reversibilità. La difesa evidenziava la connessione con il giudizio instaurato dal figlio.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che, nel corso del giudizio, è venuta meno la controversia. La definizione della vicenda risulta strettamente connessa all’esito del giudizio parallelo, definito con la sentenza n. 30/2025 della medesima Sezione, che ha accertato il diritto del figlio alla pensione ai superstiti fino al ventiseiesimo anno di età, in ragione della prevalente qualità di studente.
Questo accertamento ha determinato il venir meno del presupposto posto a fondamento dei provvedimenti impugnati dal padre: in presenza di figli studenti nel nucleo familiare, non trovano applicazione le riduzioni per cumulo dei redditi. L’INPS, prestando acquiescenza a tale pronuncia, ha proceduto alla revisione complessiva della posizione del ricorrente, riconoscendo l’erronetà dei conteggi e determinando le somme effettivamente dovute.
Il riesame ha condotto alla rettifica dei calcoli relativi alle rate pensionistiche, alla rideterminazione della doppia annualità e al riconoscimento di un credito residuo in favore del ricorrente, con impegno al pagamento con il primo cedolino utile. Secondo il consolidato orientamento, la cessazione della materia del contendere ricorre allorché, per effetto di fatti sopravvenuti, venga meno la situazione di contrasto: il riesame amministrativo ha comportato il soddisfacimento della pretesa e non residua alcuna questione controversa.
Quanto alle spese, la peculiarità della vicenda e l’acquiescenza dell’Istituto integrano i giusti motivi per la compensazione integrale.
Nota della Redazione
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