Giudizio di conto: la firma digitale non perfeziona il deposito (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 200 del 12.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il termine quinquennale di estinzione previsto dall’art. 150, comma 1, cod. giust. cont. decorre dal perfezionamento del deposito del conto tramite il sistema SIRECO, e non dalla data di sottoscrizione digitale dell’estratto del registro economale, che costituisce momento meramente prodromico. La mancata sottoscrizione del registro da parte dell’agente contabile e l’assenza di un formale provvedimento di parificazione non integrano, di per sé, causa di improcedibilità del giudizio, quando il conto sia stato redatto e trasmesso secondo le modalità operative imposte dall’amministrazione di appartenenza. L’assenza di una disciplina regolamentare interna sul fondo economale, sostituita da prassi tecnico-amministrative consolidate, non è imputabile all’agente contabile, che risponde solo delle condotte esigibili in base all’assetto organizzativo vigente.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la gestione del fondo economale di un ateneo per l’esercizio 2018, resa da un’agente contabile con il ruolo di economo di una struttura universitaria. Il conto si sostanzia nella stampa del registro economale estratto dal sistema gestionale U-GOV, trasmessa all’ufficio bilancio dell’amministrazione con nota non autenticata, mentre il file depositato presso la segreteria della Sezione risulta firmato digitalmente dal direttore dell’area finanza, responsabile del procedimento.

Con relazione di irregolarità il magistrato istruttore rileva la mancanza della sottoscrizione dell’agente, l’assenza del provvedimento di parificazione e la mancata trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno, eccependo l’improcedibilità ai sensi dell’art. 140, comma 2, cod. giust. cont. In subordine propone l’approvazione del conto con discarico. L’agente eccepisce in via preliminare l’estinzione del giudizio per decorso del termine quinquennale, contestando che il deposito sarebbe avvenuto il 13 novembre 2019 mentre la relazione è stata depositata il 19 novembre 2024.

La Motivazione della Corte

La Sezione respinge l’eccezione di estinzione. Dalla consultazione dei sistemi informativi GIUDICO e SIRECO risulta che la resa riferita al conto è stata effettuata dall’amministrazione tramite SIRECO il 19 novembre 2019. La diversa data indicata dalla difesa coincide con la sottoscrizione digitale dell’estratto del registro economale, ma non rappresenta il momento del perfezionamento del deposito ai fini giuridici.

Il Collegio richiama l’art. 140, comma 3, cod. giust. cont., secondo cui il deposito del conto costituisce l’agente in giudizio, e l’art. 145, comma 1, cod. giust. cont., che consente alla Procura regionale di acquisire notizia del conto mediante accesso al sistema informativo. Il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 126 del 2022, all’art. 10, disciplina il funzionamento di SIRECO, precisando che il sistema dà evidenza delle date di deposito e di accettazione: solo da tale momento il termine quinquennale inizia a decorrere ed è validamente interrotto con gli atti previsti dall’art. 43, comma 7, cod. giust. cont.

Quanto all’improcedibilità, la Sezione osserva che la prassi applicata dall’amministrazione non prevedeva la sottoscrizione del registro da parte degli economi, che non risulta mai formalmente richiesta, mentre l’agente ha sottoscritto la nota di trasmissione, attestando la riferibilità soggettiva dell’elaborato. Inoltre l’adozione del provvedimento di parifica è rimessa a un organo diverso dall’agente contabile, estraneo alla sua sfera di responsabilità: la relativa omissione non determina l’improcedibilità, restando valutabile sul piano della regolarità gestionale.

Nel merito, il Collegio ricostruisce il quadro regolamentare vigente, segnato dall’assenza di una disciplina specifica sul fondo economale e dalla presenza di prassi tecnico-amministrative consolidate, incentrate sul gestionale U-GOV. La gestione ha comportato uscite per complessivi euro 2.000,25 a fronte di uno stanziamento iniziale di euro 600,00, mediante reintegri riconducibili a prassi non formalizzate. L’agente ha operato nell’ambito delle procedure definite dall’amministrazione, senza poteri di indirizzo o contestazione.

Considerata la modesta entità della gestione e la sostanziale regolarità delle spese documentate, il conto è approvato con discarico dell’agente. La Sezione respinge infine l’istanza di oscuramento dei dati, per difetto di motivazione e per assenza di dati sensibili o di questioni incidenti su diritti personalissimi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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