Nessun aggravamento della malattia reumatica riconosciuta dipendente da causa di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 120 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata militare, ai sensi dell’art. 70 del d.P.R. n. 1092/1973, l’aggravamento di un’infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio, ma non ascritta ad alcuna categoria tabellare, deve essere accertato sul piano medico-legale mediante rigorosa verifica del nesso eziologico. Quando le malattie sopravvenute costituiscano patologie autonome, con distinta eziopatogenesi, non può configurarsi né un’evoluzione peggiorativa della prima infermità, né la derivazione delle seconde da fatti di servizio ex art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973. Il giudice può fondare il rigetto della domanda sui pareri medico-legali concordanti di due collegi, senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, quando siano congruamente motivati sul piano logico-scientifico e coerenti con la documentazione in atti.
Il Fatto
Il ricorrente, già militare in servizio di leva, aveva ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una malattia reumatica con impegno miocardico, non ascritta ad alcuna categoria tabellare. Con il ricorso introduttivo chiedeva il trattamento pensionistico privilegiato in conseguenza del presunto aggravamento di tale patologia e dell’insorgenza di ulteriori infermità, asseritamente derivate dalla prima, domandando in via principale il riconoscimento della V categoria Tab. A a decorrere dalle istanze di aggravamento e, in subordine, la pensione tabellare in cumulo.
Di fronte ai decreti negativi dell’amministrazione militare, fondati sui giudizi tecnici delle C.M.O., l’interessato adiva la Corte dei conti. Il Ministero della Difesa si costituiva chiedendo il rigetto, sollevando in subordine l’eccezione di prescrizione e limitando gli oneri accessori ai soli interessi legali fino al 10 agosto 2000.
La Motivazione della Corte
Il Giudice Unico ha individuato la questione centrale nel verificare se le malattie più recenti costituissero aggravamento dell’infermità originaria o se, comunque, potessero ritenersi originate da fatti di servizio. Ha richiamato la disciplina dell’art. 70 del d.P.R. n. 1092/1973 e il requisito del rapporto di causalità di cui all’art. 67, comma 1, del medesimo decreto.
Acquisito un primo parere della C.M.L. presso la Sezione giurisdizionale e, in seguito alle critiche della difesa, un secondo parere dell’Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, la Corte ha rilevato la convergenza delle valutazioni tecniche. L’U.M.L. ha escluso la relazione di interdipendenza tra la malattia reumatica e l’infarto miocardico a coronarie indenni, qualificando le due condizioni come infermità distinte e indipendenti, riconducendo l’evento ischemico all’iperomocisteinemia e non al pregresso danno reumatico.
La Corte ha sottolineato come i due organi di consulenza abbiano confermato che la malattia riconosciuta dipendente dal servizio non si era aggravata, rimanendo non ascrivibile ad alcuna categoria tabellare, e che l’infarto non ne costituiva evoluzione peggiorativa. Analogamente, le valutazioni concordi hanno negato la correlazione diretta tra miocardite reumatica, ipertensione arteriosa, sindrome metabolica e poliartropatia iperostosante dismetabolica.
Non residuando perplessità sugli aspetti controversi, la richiesta di nuovi approfondimenti istruttori è stata respinta. La Corte ha richiamato, sull’adeguatezza della motivazione aderente al parere del C.T.U., la sentenza di questa Sezione n. 80/2023 e la giurisprudenza ivi citata. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese in ragione della complessità delle questioni dibattute.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.