Consolidamento partecipazione societaria escluso da autorizzazione art 5 Tusp (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 152 del 13.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il vaglio preventivo della Corte dei conti ex art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175 del 2016 è limitato ai soli momenti in cui l’amministrazione entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, assumendo la qualità di socio. L’acquisto di azioni che si limita a consolidare una partecipazione di controllo già detenuta, direttamente e indirettamente, non integra l’assunzione della qualifica di socio e resta estraneo allo spettro oggettivo della norma. Ne consegue la declaratoria di non luogo a provvedere, ferma restando ogni valutazione della Sezione nella sede del controllo annuale sulla gestione finanziaria, ai sensi dell’art. 2 l. n. 259 del 1958 e dell’art. 20 d.lgs. n. 175 del 2016.

Il Fatto

Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico settentrionale ha trasmesso alla Sezione del controllo sugli enti, ai sensi dell’art. 5, comma 3, Tusp, la delibera del proprio Comitato di gestione con cui si intende acquisire una partecipazione azionaria pari al 21,86 per cento del capitale sociale di una società per azioni mista già partecipata dall’Ente.

L’operazione mira a far rientrare la società nella tipologia a totale controllo pubblico, mediante acquisizione delle azioni detenute dai soci privati al valore pro quota del patrimonio netto contabile. L’Ente deteneva già circa il 78 per cento del capitale, direttamente per il 18 per cento e indirettamente, tramite la propria società in house, per il 60 per cento circa. Il quesito sottoposto alla Corte riguarda la riconducibilità dell’operazione all’ambito applicativo dell’art. 5 Tusp.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dall’art. 4 Tusp, che impone il requisito della stretta necessità della partecipazione rispetto alle finalità istituzionali e il vincolo funzionale, nonché il rispetto del principio di legalità finanziaria e dei canoni di efficacia ed economicità. Sotto tale profilo, per incidens, la Corte osserva che l’eventuale scelta dell’affidamento in house esige una puntuale valutazione dei benefici per la collettività e dell’economicità della soluzione, anche alla luce dell’art. 7 d.lgs. n. 36 del 2023.

Quanto al profilo soggettivo, le Autorità di Sistema Portuale rientrano tra le amministrazioni destinatarie del Tusp ex art. 2 d.lgs. n. 175 del 2016. L’atto è stato adottato dal Comitato di gestione, organo legittimato ex art. 7, comma 1, lett. d), Tusp, e ciò consente di affermare la competenza della Sezione secondo il criterio di riparto dell’art. 5, comma 4, Tusp.

Sul piano oggettivo, il Collegio richiama l’orientamento delle Sezioni riunite in sede di controllo (n. 19/SSRRC O/QMIG/2022 e n. 16/SSRRCO/QMIG/2022), secondo cui la norma ha limitato il proprio ambito applicativo ai soli momenti in cui l’amministrazione assume per la prima volta la qualifica di socio, entrando in relazione con una realtà societaria nuova o già esistente. L’assunzione della qualità di socio segna la linea di demarcazione degli atti deliberativi soggetti al vaglio preventivo.

Nella fattispecie, l’Ente deteneva già una partecipazione di controllo, diretta e indiretta, e l’acquisto non incide sulla titolarità della qualifica di socio, ma solo sulla sua misura. Manca, dunque, il presupposto oggettivo del controllo preventivo. La Sezione dichiara pertanto il non luogo a provvedere, in linea con il recente orientamento espresso nella determinazione n. 121 del 17 settembre 2024, disponendo la trasmissione della pronuncia al legale rappresentante dell’Ente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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