Giudizio di conto e discarico dell’agente contabile nell’ultima gestione (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 203 del 17.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto relativo all’ultima gestione dell’agente contabile è rimesso alla Sezione ai sensi dell’art. 147, comma 3, cod. giust. cont., che impone la fissazione dell’udienza quando il conto comprenda partite attinenti a precedenti gestioni del medesimo agente e non occorra procedere alla revocazione delle decisioni sui conti precedenti. Si tratta di adempimento di carattere sostanziale, Funzionale alla presa d’atto formale della chiusura della gestione. Esso risponde tanto all’interesse dell’agente contabile, che vede definite le proprie responsabilità, quanto all’interesse dell’amministrazione, che vede acclarata la regolarità della gestione che si chiude. Quando il conto sia stato debitamente parificato e le scritture risultino allineate con la gestione precedente e con quella successiva, il conto è approvato e l’agente è discaricato ai sensi dell’art. 149, comma 2, cod. giust. cont.

Il Fatto

Il giudizio di conto ha ad oggetto il conto giudiziale reso dall’agente contabile, cassiere di un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l’esercizio 2019, relativo al periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 2019 e depositato l’11 dicembre 2019. Si tratta dell’ultima gestione dell’agente contabile.

Con relazione del magistrato istruttore del conto, questi riferiva al Presidente della Sezione che il conto, avente ad oggetto la riscossione delle entrate doganali di pertinenza dell’ufficio territoriale, era stato redatto sul modello meccanografico previsto dalla normativa regolamentare e presentava i contenuti richiesti dall’art. 621 reg. cont. St. Nell’esame erano emerse alcune discrepanze, inizialmente rilevate tra il conto e il verbale di passaggio di consegne, chiarite nel corso dell’istruttoria. La gestione risultava così regolare, con scritture allineate al conto della gestione precedente e a quello della gestione successiva, anche con riferimento alla contabilizzazione e al riversamento dei residui. Il magistrato istruttore rimetteva quindi il conto al giudizio della Sezione, evidenziando che nulla ostava alla sua approvazione e al discarico dell’agente.

La Motivazione della Corte

La Sezione richiama l’art. 147, comma 3, cod. giust. cont., che stabilisce la fissazione dell’udienza, tra l’altro, per i conti relativi all’ultima gestione degli agenti contabili, quando comprendano partite attinenti a precedenti gestioni degli stessi agenti e non occorra procedere alla revocazione delle decisioni sui conti precedenti.

Il Collegio qualifica l’adempimento come di carattere sostanziale: attraverso il controllo giudiziale si determina la presa d’atto formale della chiusura della gestione dell’agente contabile. Tale funzione risponde a una duplice esigenza. Da un lato, tutela l’agente contabile, evitando eventuali commistioni e responsabilità connesse alla gestione dell’agente subentrante. Dall’altro, tutela la stessa amministrazione, consentendo di acclarare la regolarità della gestione che viene a chiudersi.

Nel caso di specie la Sezione osserva che il conto risulta sottoscritto dall’agente e debitamente parificato. Le discrepanze inizialmente rilevate tra il conto e il verbale di passaggio di consegne sono state chiarite in sede istruttoria, con scritture allineate al conto della gestione precedente e a quello della gestione successiva. Non emergono quindi irregolarità del conto rilevanti sotto il profilo della corretta gestione contabile.

Il magistrato istruttore aveva concluso per l’approvazione del conto e il discarico dell’agente, conclusione condivisa dal Pubblico Ministero. Sussistono pertanto i presupposti per disporre il discarico dell’agente contabile ai sensi dell’art. 149, comma 2, cod. giust. cont.

In esito a tale percorso argomentativo la Sezione, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, approva il conto giudiziale e, per l’effetto, dichiara il discarico dell’agente contabile. Nulla dispone sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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