Discarico dell’agente contabile e approvazione del conto dell’ultima gestione (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 205 del 17.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto relativo all’ultima gestione dell’agente contabile è sempre sottoposto all’esame del giudice contabile ai sensi dell’art. 147, comma 3, c.g.c., trattandosi di adempimento di carattere sostanziale. Attraverso il controllo giudiziale si determina la presa d’atto formale della chiusura della gestione, nell’interesse dell’agente contabile e dell’amministrazione. In assenza di irregolarità rilevanti sotto il profilo della corretta gestione contabile, il giudice dispone l’approvazione del conto e il discarico dell’agente ai sensi dell’art. 149, comma 2, c.g.c.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda il rendiconto reso da un agente contabile, cassiere di un ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per l’esercizio 2019, relativo al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2019, depositato nel dicembre 2019. Il conto ha ad oggetto i bollettari della riscossione delle entrate doganali dell’ufficio.
Il magistrato istruttore, con relazione dell’11 dicembre 2024, ha rimesso il conto alla Sezione evidenziando che nulla ostava alla sua approvazione e al discarico dell’agente. Trattandosi dell’ultima gestione dell’agente contabile, il conto doveva comunque essere sottoposto alla valutazione del Collegio ai sensi dell’art. 147, comma 3, c.g.c.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla disposizione che impone la fissazione dell’udienza per i conti relativi all’ultima gestione degli agenti contabili, quando comprendano partite attinenti a precedenti gestioni degli stessi agenti e non occorra procedere alla revocazione delle decisioni sui conti precedenti.
Il Collegio qualifica tale adempimento come di carattere sostanziale. Attraverso il controllo giudiziale si realizza la presa d’atto formale della chiusura della gestione. La funzione è duplice: tutelare l’agente contabile, evitando commistioni e responsabilità connesse alla gestione dell’agente subentrante, e tutelare l’amministrazione, acclarando la regolarità della gestione che viene a chiudersi.
Nel caso di specie il magistrato istruttore aveva rilevato che il conto era redatto sullo specifico schema, sottoscritto dall’agente e debitamente parificato. Il verbale di passaggio delle consegne risultava regolarmente redatto e le sue risultanze collimavano con quelle di chiusura del conto in esame e di apertura del conto relativo alla gestione successiva. Le scritture di apertura coincidevano con quelle della gestione precedente e non emergevano profili di irregolarità.
Su queste basi la Sezione ha ritenuto sussistenti i presupposti per disporre il discarico dell’agente contabile ai sensi dell’art. 149, comma 2, c.g.c., non ravvisandosi irregolarità del conto rilevanti sotto il profilo della corretta gestione contabile. Il conto è stato pertanto approvato e l’agente discaricato, con pronuncia che non statuisce sulle spese.
Nota della Redazione
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