Assoluzione per assenza di dolo con ritardo mentale (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa, la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso, ai sensi dell’art. 1, comma 1, secondo periodo, della legge n. 20/1994, come novellato dall’art. 21, comma 1, del decreto-legge n. 76/2020. L’accertamento dell’elemento soggettivo non si identifica con la verifica della generale capacità di intendere e di volere di cui all’art. 85 cod. pen., ma postula una valutazione specifica della capacità del soggetto di prevedere e volere l’evento dannoso. Il ritardo mentale di media gravità, ove causalmente idoneo a determinare la convinzione della legittimità dei titoli spesi e a compromettere la capacità di comprendere i propri atti e le discendenti conseguenze, esclude la configurabilità del dolo, imponendo l’assoluzione dell’agente dalla responsabilità amministrativa.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Friuli Venezia Giulia ha citato in giudizio un collaboratore scolastico appartenente al personale A.T.A., con rapporto di lavoro a tempo determinato, per sentirne la condanna al risarcimento del danno erariale. Secondo l’ipotesi accusatoria, il convenuto avrebbe ottenuto incarichi di supplenza, percependo la relativa retribuzione e la connessa indennità NASpI, grazie a un titolo di studio e a una attestazione di servizio falsi. Le false dichiarazioni, rese nella domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia per il triennio 2017-2019, avrebbero determinato una collocazione utile e la successiva assunzione temporanea tra l’ottobre 2018 e il maggio 2019. Il danno, quantificato in complessivi euro 7.846,34, era stato ridotto al 50% della spesa sostenuta, in considerazione di un giudizio di parziale meritevolezza delle prestazioni rese.
Costituitosi, il convenuto ha contestato esclusivamente la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo, deducendo di essere affetto da un ritardo mentale di media gravità di natura permanente, con marcata compromissione delle capacità di discernimento, tale da fargli ritenere legittimamente conseguiti i titoli dichiarati. Il giudice, ravvisata l’esigenza di approfondimenti istruttori in ambito medico-legale, ha disposto l’acquisizione del parere del Collegio medico-legale distaccato presso la Corte dei conti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che l’unico aspetto controverso riguardava l’elemento soggettivo della responsabilità, attesa l’espressa ammissione difensiva della materialità dei fatti e dell’antigiuridicità della condotta. Il quesito posto all’Organo di consulenza non era finalizzato ad accertare la generale capacità di intendere e di volere quale condizione di imputabilità, bensì a verificare se, in termini di previsione e volizione dell’evento dannoso, il convenuto fosse in grado di comprendere che, grazie a titoli falsi, avrebbe potuto ottenere indebitamente la collocazione in graduatoria e il rapporto di lavoro.
Il parere definitivo del Collegio medico-legale ha accertato che il convenuto, alla data della domanda e nel periodo di servizio, era affetto da un ritardo mentale di media gravità che, pur non abolendo in maniera assoluta la capacità di intendere e di volere, lo rendeva scarsamente in grado di comprendere la portata illecita della propria condotta. L’Organo di consulenza ha precisato che, sotto il profilo medico-legale, occorre riferirsi non alla capacità di intendere e di volere, ma alla più ristretta capacità di comprendere i propri atti e le discendenti conseguenze, ritenendo il ritardo mentale causalmente idoneo a determinare la convinzione di aver legittimamente ottenuto i titoli.
La Corte ha evidenziato l’inutilità delle argomentazioni della Procura fondate sull’ammissione dell’imputato alla messa alla prova nel parallelo procedimento penale, osservando come l’istituto di cui all’art. 168-bis cod. pen. non costituisca elemento decisivo ai fini dell’accertamento del dolo erariale. Ha, altresì, valorizzato le osservazioni del consulente tecnico di parte, secondo cui il ritardo mentale medio, corrispondente a un’età mentale di circa 6-8 anni, determina una comprensione del mondo distorto e una incapacità di cogliere le conseguenze complete dei propri atti.
Richiamato il disposto dell’art. 1, comma 1, della legge n. 20/1994, come modificato dall’art. 21 del decreto-legge n. 76/2020, che onera l’attore pubblico della dimostrazione della volontà dell’evento dannoso, la Corte ha ritenuto irragionevole ipotizzare che il convenuto abbia avuto piena signoria sull’intero iter illecito, dalla ricerca dei titoli alla loro spendita, apparendo più verosimile l’esistenza di una regia occulta di terzi. In assenza di prova del dolo, la domanda è stata respinta con piena assoluzione e condanna del Ministero dell’istruzione e del merito alla rifusione delle spese legali, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
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Nota della Redazione
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