Discarico del conto per rimborso dei buoni di rappresentanza contestati (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 5 del 22.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, l’avvenuto rimborso delle spese contestate, comprensivo della rivalutazione, elimina le condizioni ostative al discarico dell’agente contabile. Le censure del magistrato designato in ordine alla irregolarità o alla mancata sobrietà delle spese di rappresentanza non impediscono il discarico quando il contabile abbia reintegrato integralmente l’importo, non residuando alcun danno erariale. Il giudizio si conclude pertanto con il discarico, restando esclusa la condanna alle spese. La regolarità formale della spesa passa in secondo piano rispetto all’avvenuta reintegrazione patrimoniale.

Il Fatto

Il magistrato designato all’esame del conto giudiziale reso dall’economo di un Comune per l’esercizio 2019 ha rimesso gli atti al Collegio ai sensi degli artt. 145 e 147 del c.g.c., segnalando alcune criticità relative a tre buoni di spesa. La prima voce, di importo pari a euro 50,00, era riferita a un’offerta a cantori; la seconda, di euro 164,20, all’acquisto di ticket per un impianto di risalita e per un museo e di un buono ristorante; la terza, di euro 150,00, a un buono acquisto per un esercizio commerciale, destinato a una dipendente in occasione dei quarant’anni di servizio.

Il magistrato ha rilevato che la prima spesa non era in linea con il regolamento comunale sulla concessione di finanziamenti e benefici economici, approvato con deliberazione consiliare n. 56 del 20 settembre 2011, e che le altre non apparivano congrue né sobrie, anche in rapporto ai valori donati ad altri dipendenti. Il contabile ha provveduto a rimborsare euro 431,81, pari a euro 364,20 di buoni contestati e euro 67,81 di rivalutazione, come da bolletta d’incasso del tesoriere comunale.

La Motivazione della Corte

La questione sottoposta al Collegio riguarda la sorte del giudizio di conto quando le irregolarità contestate dal magistrato designato siano state integralmente sanate dal contabile mediante il riversamento delle somme. Il punto non attiene alla qualificazione delle singole spese, ma all’incidenza del reintegro sulla persistenza delle condizioni ostative al discarico.

Il Collegio ha preso atto del rimborso dell’importo dei buoni contestati, maggiorato della rivalutazione, documentato dalla bolletta d’incasso rilasciata dal tesoriere del Comune. Il riversamento ha riguardato tanto le somme oggetto di contestazione quanto il relativo adeguamento monetario, così da ricostituire integralmente la consistenza patrimoniale dell’ente.

Su questa base il Collegio ha ritenuto che non sussistano condizioni ostative a pronunciare il discarico del conto reso dall’economo per l’esercizio 2019. L’avvenuta reintegrazione ha dunque assorbito le censure formulate in sede di esame del conto, che restano prive di autonoma incidenza sul piano del danno erariale.

Il Procuratore regionale, nelle conclusioni orali, ha evidenziato l’insussistenza di elementi ostativi al discarico, confermando la valutazione favorevole. Non è luogo a pronuncia sulle spese, non emergendo profili che ne giustifichino la liquidazione.

Il Collegio ha infine precisato di procedere alla redazione della sentenza in lingua italiana, poiché la comunicazione del Comune era stata effettuata in doppia lingua. Sul piano dispositivo, la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano, ha disposto il discarico dell’agente contabile relativamente al conto giudiziale in epigrafe, con nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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