Onere probatorio e posizioni processuali nel rinvio post cassazione per omissione documentale (Cass. civ. Sez. I n. 8865 del 04.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio le parti conservano la stessa posizione processuale assunta nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata, ai sensi dell’art. 394, secondo comma, cod. proc. civ. Ne consegue che l’onere di provare i fatti costitutivi dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva grava sull’ente che l’abbia proposta come appellante principale, e non sui privati appellati. Il giudice del rinvio è tenuto a esaminare i documenti decisivi già presenti in atti, non potendo fondare il rigetto sull’asserita mancata produzione. L’omesso esame di un fatto storico, la cui esistenza risulti dagli atti processuali, integra il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Il Fatto

I proprietari di un fondo nel Comune di Milazzo convenivano in giudizio l’ente locale per ottenere il risarcimento dei danni da occupazione abusiva di un’area destinata alla realizzazione di un asse viario. Secondo la loro tesi il procedimento espropriativo era viziato sin dall’origine, per assenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità.

Il tribunale accoglieva la domanda, qualificando l’occupazione come usurpativa e condannando l’ente. La Corte d’appello, in riforma, rigettava la pretesa, ritenendo il raggruppamento temporaneo di imprese subentrato all’ente nella procedura ablativa e sussistente la dichiarazione di pubblica utilità. La Cassazione, con una prima pronuncia, cassava con rinvio, rilevando motivazione insufficiente e contraddittoria. Il giudice del rinvio rigettava nuovamente, sul rilievo che i documenti decisivi non erano stati prodotti. Da qui il nuovo ricorso.

La Motivazione della Corte

I ricorrenti deducono due censure connesse: l’omesso esame della documentazione in atti e la violazione dell’art. 394, secondo comma, cod. proc. civ. Entrambe sono ritenute fondate.

La Corte respinge le eccezioni di inammissibilità del controricorrente. La revocazione ex art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. non è proponibile quando l’errore cada su un punto controverso: i due documenti al centro della vicenda, la delibera consiliare di variante e la nota assessoriale di restituzione, hanno attraversato l’intera dialettica processuale.

Non vi è neppure un semplice vizio di motivazione. La Corte d’appello ha affermato di non poter esaminare documenti che erano invece presenti in atti, così omesso l’esame di un fatto storico decisivo. La fattispecie rientra quindi nell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

L’errore più grave riguarda il riparto dell’onere della prova. In primo grado la domanda dei privati era stata accolta e l’ente aveva proposto appello principale per far valere il proprio difetto di legittimazione passiva. Nella riassunzione, quindi, i privati erano appellati, non appellanti. Il giudice del rinvio ha invece addossato a essi l’onere di dimostrare la legittimità della procedura ablativa. Il giudizio d’appello è ormai una revisio prioris instantiae a critica vincolata, sicché l’appellante assume la veste di attore e su di lui grava l’onere di provare i fatti costitutivi della propria eccezione (Cass. Sez. Un. n. 3033 del 2013).

Il Collegio ricostruisce anche il quadro normativo regionale, richiamando l’art. 1 della legge regione Sicilia n. 35 del 1978, che ricollega all’approvazione del progetto l’effetto di dichiarazione di pubblica utilità, e l’art. 1, comma 5, della legge n. 1 del 1978, che distingue tra aree destinate a servizi pubblici e aree destinate ad altri scopi, richiedendo in quest’ultimo caso l’approvazione regionale espressa. L’accertamento di tale distinzione era il cuore del rinvio e non poteva che fondarsi sull’esame dei due documenti.

La sentenza è dunque cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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