Doppia conforme e sindacato sulla qualificazione della domanda di rivendica (Cass. civ. Sez. II n. 17787 del 27.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ipotesi di doppia conforme prevista dall’art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione che deduca l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse; l’inosservanza di tale onere rende inammissibile il motivo. Il giudice di merito, nel qualificare la domanda, non è vincolato alle espressioni usate dalla parte, ma deve accertare il contenuto sostanziale della pretesa; il relativo apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo se travalica i limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato o per vizio di motivazione. La doglianza che si risolva nella richiesta di una diversa valutazione delle prove è inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un fondo rustico pervenutogli per successione, agiva davanti al Tribunale di Marsala per far accertare la proprietà esclusiva di due particelle e ottenere il rilascio di una di esse, occupata senza titolo dall’intimato, nonché la cancellazione della trascrizione di una sentenza che aveva intestato il bene a quest’ultimo. Sosteneva di avere concesso in locazione il fondo a un ente locale e in comodato una porzione al dante causa del convenuto.
Il Tribunale rigettava tutte le domande e la Corte d’appello di Palermo confermava la decisione, qualificando l’azione come rivendica e rilevando che l’attore non aveva fornito la prova rigorosa della proprietà, non essendo sufficiente la documentazione amministrativa prodotta. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione articolando cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., lamentando che la Corte territoriale avesse omesso di pronunciarsi su tutte le domande proposte, tra cui azione negatoria e di accertamento. La Corte osserva che il motivo ripropone la medesima censura già esaminata in appello.
Il giudice di merito, nell’interpretare e qualificare la domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ma deve valutare il contenuto sostanziale della pretesa, desumibile dalla natura delle vicende rappresentate e dal provvedimento concretamente richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d’ufficio un’azione diversa. Tale giudizio è sindacabile solo per travalicamento di tali limiti o per vizio di motivazione, secondo il precedente Sez. III n. 13602 del 21.05.2019. La Corte esclude dunque la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ..
I motivi dal secondo al quarto, con i quali si denunciava l’omesso esame di fatti decisivi — la proprietà e il possesso delle particelle e l’esistenza di un contratto di affitto — sono dichiarati inammissibili. La motivazione della sentenza impugnata è conforme a quella di primo grado, il che impone l’applicazione del principio della doppia conforme: il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto delle due decisioni e dimostrarne la diversità, adempimento non svolto. La Corte precisa che la doppia conforme ricorre anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo, non ostandovi l’aggiunta di argomenti ulteriori, richiamando Sez. VI-2 n. 7724 del 09.03.2022.
Il quinto motivo, con cui si deduceva la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 1158 cod. civ., è parimenti inammissibile, poiché si risolve nella richiesta di rivalutazione degli elementi istruttori. Per dedurre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. occorre denunciare che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, mentre è inammissibile la doglianza relativa al diverso convincimento attribuito alle prove, essendo tale attività consentita dall’art. 116 cod. proc. civ.. La valutazione sull’animus possidendi e sul corpus possessionis è rimessa al giudice del merito e non è sindacabile in legittimità, secondo Sez. Un. n. 20867 del 30.09.2020.
Il ricorso è pertanto rigettato, con declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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