Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo su acquisizione di opere in procedura espropriativa (Cass. Sez. Un. n. 31007 del 26.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva il petitum sostanziale, da identificare in funzione della causa petendi e dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico del quale essi costituiscono manifestazione. Appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 104/2010, la controversia con cui si chiede l’accertamento della proprietà di opere realizzate nell’ambito di un procedimento espropriativo non concluso dalla fisiologica adozione del decreto di esproprio. La connessione, anche solo mediata, dei diritti vantati con l’esercizio di poteri ablativi costituisce fatto giuridico imprescindibile, che radica la giurisdizione amministrativa, non potendosi qualificare la vicenda espropriativa come mero fatto storico.

Il Fatto

Il Consorzio ricorrente ha convenuto in giudizio i Ministeri competenti, l’Agenzia del Demanio, l’Autorità Portuale, una società di logistica, nonché due società proprietarie dei fondi, invocando l’accertamento della proprietà dei soprassuoli e dei sottosuoli di un’infrastruttura stradale e di una rete idrico-potabile, realizzate dal Consorzio su aree catastalmente intestate a tali società, con il conseguente riconoscimento del diritto all’indennità di espropriazione negata dalla concessionaria.

Le opere erano state realizzate nell’ambito di una precedente procedura espropriativa, avviata dal Consorzio e rimasta priva dei provvedimenti formali di espropriazione. La proprietà formale era perciò rimasta in capo alle società intimate. Il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo la cognizione spettante al giudice amministrativo; la Corte d’appello ha confermato. Il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente censura la sentenza per violazione dell’art. 936 c.c. e per erronea applicazione dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, sostenendo che, essendo venuti meno i presupposti dei poteri espropriativi, il contenzioso sarebbe riconducibile all’ipotesi dell’accessione di opere realizzate da un terzo sul fondo altrui.

Le Sezioni Unite ritengono il motivo infondato. Richiamano il consolidato insegnamento secondo cui, ai fini del riparto, non rileva la prospettazione delle parti ma il petitum sostanziale, identificato soprattutto in funzione della causa petendi. Nel caso concreto i fatti dedotti attengono alla contestata natura ed efficacia acquisitiva del comportamento tenuto dal Consorzio nell’ambito di un procedimento amministrativo di natura espropriativa.

La Corte condivide l’analisi del giudice d’appello: è priva di significato la qualificazione del precedente dispiegarsi, senza esito, della procedura ablativa come mero fatto storico. La connessione, anche solo mediata, dei diritti vantati con l’esercizio dei poteri ablativi delegati al Consorzio integra un fatto giuridico imprescindibile, che impone il riconoscimento della giurisdizione esclusiva amministrativa.

Assume rilievo decisivo il comportamento del Consorzio, che ha realizzato le opere in forza di decreti di occupazione di urgenza e di verbali di immissione in possesso, senza la successiva emanazione del decreto di esproprio. Tale comportamento, collegato a finalità e discipline pubblicistiche, costituisce elemento imprescindibile della fattispecie acquisitiva e integra una causa petendi unitaria. La rivendicata acquisizione della proprietà, pertanto, non è avulsa dal procedimento espropriativo, essendone anzi inseparabilmente connessa quale prospettato effetto della vicenda dedotta.

Ne deriva la riconduzione del giudizio allo schema dell’art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a., che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere in materia di espropriazione per pubblica utilità. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

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