Notifica cartella a società di persone interrompe prescrizione verso i soci (Cass. civ. Sez. V n. 26842 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
I crediti erariali per la riscossione dell’Irpef e dell’Irap si prescrivono nel termine ordinario decennale di cui all’art. 2946 cod. civ., non trovando applicazione l’estinzione quinquennale prevista dall’art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ. per le prestazioni periodiche, poiché l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario. Nelle società di persone, in forza del combinato disposto degli artt. 2267 e 2291 cod. civ., il socio risponde di tutte le obbligazioni sociali, comprese quelle tributarie, cosicché l’interruzione della prescrizione conseguente alla notificazione della cartella alla società produce effetti anche nei confronti dei soci, in applicazione del principio di cui all’art. 1310 cod. civ.
Il Fatto
Il contribuente, nella qualità di socio di una società in nome collettivo, impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale la cartella di pagamento notificatagli nel gennaio 2008, con la quale l’agente della riscossione gli intimava, in via solidale e illimitata, il pagamento dei debiti della società, già destinataria di una precedente cartella notificata nell’agosto 2003.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, compensando le spese. La Commissione tributaria regionale, in sede di appello, accoglieva il solo appello incidentale dell’ente impositore, dichiarando il difetto di legittimazione passiva di quest’ultimo, e rigettava l’appello principale della società di riscossione, confermando l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente. L’agente della riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione, evocando in giudizio il solo contribuente, rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina l’unico motivo di ricorso, articolato in due censure. La prima investe la qualificazione del termine prescrizionale; la seconda riguarda gli effetti della notifica della cartella alla società nei confronti dei soci. Entrambe sono ritenute fondate.
Quanto al primo profilo, il Collegio richiama il principio secondo cui i diversi tributi possono avere termini prescrizionali diversi, se previsti dalla legge, ma sono altrimenti soggetti al termine ordinario decennale, con applicazione delle cause di interruzione previste dall’ordinamento. Il credito erariale per la riscossione dell’Irpef e dell’Irap si prescrive dunque nel termine ordinario, stante la mancata previsione di un termine più breve in deroga all’art. 2946 cod. civ. Non opera, in particolare, l’estinzione quinquennale di cui all’art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ., perché l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario: il singolo pagamento non è legato ai precedenti, ma risente di nuove e autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi.
La Commissione tributaria regionale non si è attenuta a tali principi. Pur avendo ad oggetto la cartella tributi erariali, come confermato dall’epigrafe della sentenza, il giudice di appello ha ritenuto maturata la prescrizione in un termine inferiore al decennio, testualmente indicato in nove anni dall’insorgenza del debito.
Quanto al secondo profilo, la Corte muove dal combinato disposto degli artt. 2267 e 2291 cod. civ.: nelle società di persone il socio è responsabile di tutte le obbligazioni sociali, comprese quelle che hanno fonte dalla legge e quindi anche quelle tributarie, poiché il debito della società è debito dei soci. Ne consegue che l’interruzione della prescrizione derivante dalla notificazione della cartella alla società, in applicazione del principio di cui all’art. 1310 cod. civ., ha efficacia anche rispetto ai soci. Il Collegio ha quindi accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata con rinvio al giudice di secondo grado, in diversa composizione, per il nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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