Sanzione per mancata immissione di biocarburanti: giurisdizione del giudice ordinario sull’opposizione (Cass. civ. Sez. Un. n. 110 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia relativa all’opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione, emessa dalla pubblica amministrazione per sanzionare il mancato assolvimento dell’obbligo di immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti, non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui all’art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a. Tale disposizione, in quanto norma eccezionale, è soggetta a interpretazione restrittiva e non include l’attività di immissione al consumo di energia già prodotta, né le sanzioni per gli illeciti ivi commessi. Ne consegue che l’opposizione, proposta ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689/1981, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi in materia di diritto soggettivo alla integrità della sfera patrimoniale.
Il Fatto
La società, qualificata come destinatario registrato, aveva stipulato un contratto per l’importazione di gasolio, assumendo l’obbligo di immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti. Il competente Comitato tecnico, all’esito di una verifica, aveva disconosciuto la validità dei certificati di sostenibilità emessi dal fornitore sloveno per il periodo antecedente al 7.11.2017, contestando la violazione. Ricevuta l’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria, la società aveva proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Trieste, che aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Il processo, riassunto dinanzi al T.A.R. per il Lazio, era stato nuovamente declinato, con sollevazione d’ufficio di conflitto negativo di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno preliminarmente ritenuto ammissibile il conflitto, sollevato nella prima udienza, ai sensi dell’art. 11, comma 3, c.p.a. Nel merito, hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario, muovendo dalla natura punitiva della sanzione pecuniaria irrogata, che incide su posizioni di diritto soggettivo, e dal disposto dell’art. 22 della legge n. 689/1981, che devolve l’opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, salvo deroghe espresse. La Corte ha quindi verificato se, nel caso di specie, operasse una delle deroghe, in particolare la giurisdizione esclusiva in materia di produzione di energia, ex art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a.
Richiamando i propri precedenti in tema di giurisdizione esclusiva (tra cui Sez. U. n. 26080 del 2025), la Corte ha ricordato che la devoluzione delle controversie sui diritti soggettivi al giudice amministrativo costituisce un’eccezione, che ricorre solo quando sussista un nesso di pregiudizialità-dipendenza tra il rapporto dedotto e l’esercizio del potere. Ha quindi escluso che la fattispecie in esame fosse riconducibile alla materia della produzione di energia, in quanto l’obbligo sanzionato attiene alla fase successiva dell’immissione al consumo di energia già prodotta.
A sostegno di tale conclusione, la Corte ha valorizzato il dato testuale dell’art. 133, lett. o), c.p.a., che non menziona le controversie relative alle sanzioni amministrative, a differenza della lett. n), né tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori, come nella lett. z-bis). Tale assenza di un’espressa previsione di attrazione del procedimento sanzionatorio alla giurisdizione esclusiva di settore ha indotto a ritenere necessaria la presenza di un indice chiaro ed esplicito, non desumibile dalla norma in oggetto. La Corte ha infine precisato che la sostanziale identità tra le difese svolte nel giudizio amministrativo, conclusosi con sentenza di rigetto, e quelle del giudizio di opposizione non assume rilevanza ai fini della giurisdizione.
Nota della Redazione
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