Inammissibile per difetto di specificità il ricorso sulla nullità del lodo arbitrale (Cass. civ. Sez. I n. 1910 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che censuri la sentenza di rigetto dell’impugnazione di un lodo arbitrale per avere il giudice del merito qualificato la doglianza in termini di difetto di imparzialità e indipendenza degli arbitri, anziché di vizio dei meccanismi di formazione e nomina del collegio, è inammissibile per difetto di specificità se non riporta il contenuto dei motivi di impugnazione asseritamente travisati. Non basta il rinvio generico alle difese conclusionali e al parere pro veritate depositati, né l’omessa allegazione che la questione, come prospettata al giudice dell’impugnazione, fosse stata dedotta già in sede arbitrale, così come richiesto dall’art. 829, comma 1, n. 2, cod. proc. civ. La nullità della decisione per vizio di motivazione è inoltre deducibile, dopo la novella del 2012, nei soli limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., ridotto al minimo costituzionale.
Il Fatto
Una società impugnava davanti alla Corte d’appello un lodo arbitrale parziale e, successivamente, il lodo definitivo, con il quale era stata condannata al pagamento di un importo in favore della controparte. Il collegio arbitrale aveva accertato vizi di progettazione riconducibili alla società e la sua responsabilità nella misura del 60% del danno, quantificando poi il saldo dovuto. La Corte d’appello respingeva entrambe le impugnazioni e condannava la società alle spese di lite.
Avverso tale pronuncia la società ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 829 e 832 cod. proc. civ. e delle regole ICC sull’obbligo di disclosure. La controparte proponeva ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il motivo principale, articolato in due profili. Con il primo la ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe frainteso le censure, qualificandole come difetto di imparzialità e indipendenza degli arbitri, mentre l’impugnazione verteva sul mancato rispetto dei meccanismi di formazione e nomina del collegio e dell’obbligo di disclosure imposto dalle Arbitration Rules.
Il profilo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità. La Corte rileva che la ricorrente, nel sostenere che l’impugnazione si fondava su presupposti diversi, non ha riportato i motivi interessati dalla censura, rinviando genericamente alle allegazioni conclusionali e al parere pro veritate. Non ha rappresentato il loro contenuto, né ha evidenziato che la questione fosse stata proposta già in sede arbitrale, come richiede l’art. 829, comma 1, n. 2, cod. proc. civ., risultando nel corso dell’arbitrato solo la presentazione dell’istanza di ricusazione.
La Corte osserva che dalla sentenza impugnata emerge come il vizio indicato dalla Corte territoriale fosse proprio il difetto di imparzialità degli arbitri nominati e che su tale vizio si è sviluppata l’intera motivazione. La Corte d’appello, con interpretazione costituzionalmente orientata e in presenza dei requisiti — nella specie ritenuti insussistenti — ha ricondotto il motivo all’alveo dell’art. 829, comma 1, n. 2, cod. proc. civ.
Il motivo è inammissibile anche nella parte relativa alla dedotta nullità della decisione per vizio di motivazione. Dopo la novella del 2012 dell’art. 360 cod. proc. civ. non è più consentita l’impugnazione per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, ma solo per omesso esame di un fatto decisivo. Le Sezioni Unite n. 8053 del 2014 hanno affermato che la modifica ha ridotto il sindacato di legittimità sulla motivazione al minimo costituzionale, divenendo denunciabile solo l’anomalia che si tramuti in violazione di legge. Nel caso di specie la Corte territoriale ha riportato e qualificato la censura, motivando sull’insussistenza del vizio.
Il rigetto del ricorso principale assorbe il ricorso incidentale condizionato. La ricorrente è condannata alle spese, con applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.