Inserimento nelle GPS e nelle graduatorie di istituto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12210 del 08.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di supplenze temporanee, nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all’art. 5, comma 3, del d.m. 13 giugno 2007 e nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze previste dall’art. 1 quater del d.l. n. 126 del 2019, conv. dalla legge n. 159 del 2019, vanno inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione. A questi non possono essere equiparati coloro che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di 24 crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 59 del 2017, nel testo vigente dal 1° gennaio 2019 fino alla modifica operata dal d.l. n. 36 del 2022, conv. con modif. dalla legge n. 79 del 2022. I predetti aspiranti devono trovare posto nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto e nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze.
Il Fatto
La lavoratrice, in possesso di una laurea in Economia e Commercio e di 24 CFU, ha adito il Tribunale di Ancona chiedendo l’accertamento del diritto all’inserimento nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale docente della Provincia di Ancona. La ricorrente era collocata nella terza fascia e sosteneva che il titolo posseduto fosse intrinsecamente abilitante, avendo il percorso di laurea previsto il conseguimento dei 24 crediti formativi richiesti dall’art. 17 del d.lgs. n. 59 del 2017 quale titolo di accesso ai concorsi riservati ai docenti abilitati.
Il Tribunale ha rigettato il ricorso con sentenza n. 241 del 2023. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 98 del 2024, ha accolto l’impugnazione, dichiarando il diritto della lavoratrice all’inserimento nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per la Provincia di Ancona. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione; l’intimata non ha svolto difese.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Suprema Corte esclude la formazione del giudicato interno sul capo relativo all’inserimento nella prima fascia delle GPS. Sebbene motivazione e ricorso si riferiscano alla sola seconda fascia delle graduatorie di istituto, il capo non impugnato presuppone la verifica del medesimo requisito giuridico oggetto di censura. Richiamando Cass. n. 12649 del 2020 e il principio di diritto di Cass. n. 16853 del 2018, il Collegio ricorda che l’acquiescenza non si verifica quando le statuizioni, pur formalmente distinte, riposino su un comune presupposto, sicché la censura su uno solo degli elementi riapre la cognizione sull’intera statuizione.
Nel merito la censura è accolta. La sezione richiama Cass. n. 7084 del 15 marzo 2024, confermata da Cass. Sez. L n. 12416 del 7 maggio 2024 e Cass. Sez. L n. 15838 del 6 giugno 2024, che ha affermato la non equiparabilità all’abilitazione del solo possesso congiunto di laurea e 24 CFU. Il principio si fonda sulla diversità ontologica tra titolo di abilitazione, conseguibile solo all’esito dei percorsi abilitativi disciplinati dal legislatore, e titolo di studio, nonché tra il primo e i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali.
L’art. 5 del d.lgs. n. 59 del 2017, nel testo applicabile ratione temporis, prevede al comma 1 che il possesso congiunto di laurea magistrale e 24 CFU costituisce solo titolo per la partecipazione al concorso; il comma 4 ter chiarisce che è unicamente con il superamento delle prove concorsuali che si acquisisce l’abilitazione. Il legislatore ha equiparato ai titoli abilitanti specifici solo l’idoneità conseguita all’esito positivo delle prove concorsuali, non il mero possesso dei titoli di accesso.
Quanto alle graduatorie di istituto, il Collegio richiama il d.m. n. 131 del 2007, che include nella seconda fascia i docenti in possesso della specifica abilitazione o dell’idoneità conseguita in procedure concorsuali. Per le graduatorie provinciali, l’ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020 ha riservato la prima fascia ai soli soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione, collocando nella seconda fascia gli aspiranti muniti del titolo di studio e dei titoli di cui all’art. 5, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 59/2017.
La Corte accoglie quindi il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., rigettando le domande dell’intimata. Le spese dell’intero processo sono compensate per la complessità e la novità della questione giuridica.
Nota della Redazione
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