Disconoscimento di copia analogica e doppia conforme nel rito lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2502 del 02.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il disconoscimento della conformità all’originale di una copia analogica di documento informatico richiede una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, che si concreti nell’allegazione di elementi significanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta. Il giudice non è vincolato all’avvenuto disconoscimento, potendo accertare la conformità all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni, e apprezzare l’efficacia rappresentativa della riproduzione. In presenza di una doppia decisione conforme, è preclusa, ex art. 348-ter cod. proc. civ., la proposizione del motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Il Fatto

Il ricorrente proponeva opposizione all’intimazione di pagamento fondata su una cartella esattoriale di importo pari a euro 6.643,43, per crediti contributivi IVS riferiti agli anni 2002-2006, deducendone la prescrizione. Il tribunale rigettava l’opposizione, ritenendo la cartella notificata nei termini. La Corte d’appello di Reggio Calabria respingeva il gravame.

Avverso tale sentenza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, illustrati da memoria; l’Istituto previdenziale e l’agente della riscossione resistevano con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente lamentava la violazione degli artt. 2714, 2715 e 2719 cod. civ., per avere il giudice di merito negato valenza al disconoscimento dell’avviso di ricevimento prodotto dall’agente della riscossione. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, richiamando il principio secondo cui il disconoscimento esige una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, con allegazione di elementi significativi della non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.

Nel caso concreto la censura investiva l’accertamento di merito: il disconoscimento della copia dell’avviso di ricevimento era intervenuto solo in grado di appello e difettava comunque di specificità, non essendo stati allegati elementi significativi di non corrispondenza. La Corte ha inoltre ribadito che il disconoscimento non impedisce al giudice di accertare la conformità all’originale con altri mezzi di prova, presunzioni comprese.

Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente perché connessi, sono stati dichiarati inammissibili e infondati. In presenza di una doppia decisione conforme, l’art. 348-ter cod. proc. civ. preclude il motivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., essendosi entrambi i giudici di merito pronunciati in senso conforme sulla validità della notifica della cartella.

Nessun omesso esame era ravvisabile, avendo la Corte territoriale espressamente esaminato e risolto la questione, sia pure in senso difforme dalle aspettative del ricorrente. Il quarto motivo, relativo alla condanna alle spese, è rimasto assorbito.

Le spese di lite sono state poste a carico della parte soccombente in favore del solo Istituto previdenziale, senza liquidazione nei confronti dell’agente della riscossione, al quale il ricorso era stato notificato quale litis denuntiatio. La Corte ha infine dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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