Nullità del termine e conversione del rapporto a tempo indeterminato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3638 del 12.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati sotto la vigenza della legge n. 230/1962, il rispetto della clausola di contingentamento costituisce eccezione alla regola dell’assunzione a tempo indeterminato e la relativa prova grava sul datore di lavoro, unico soggetto in grado di conoscere l’organico aziendale complessivo. La conversione dei contratti a termine illegittimi in un unico rapporto a tempo indeterminato opera come fictio iuris e, ai fini dell’art. 2112 cod. civ., comporta la continuità del rapporto anche in caso di trasferimento di azienda, con legittimazione passiva del cessionario. L’art. 937 cod. nav. non deroga al principio generale di imprescrittibilità dell’azione di nullità ex art. 1422 cod. civ., poiché il termine biennale decorre dalla cessazione del rapporto. L’indennità ex art. 32, comma 5, legge n. 183/2010 è esaustiva dei danni per i periodi non lavorati, mentre per quelli lavorati spettano retribuzione e maturazione degli scatti di anzianità.
Il Fatto
Tre lavoratori avevano convenuto in giudizio la società datrice di lavoro, deducendo la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati a partire dal 2000 e chiedendo l’accertamento della costituzione di altrettanti rapporti a tempo indeterminato. Il giudice del lavoro aveva respinto le domande; la Corte d’Appello di Milano, in riforma, aveva dichiarato la nullità dei termini e accertato la conversione dei rapporti.
La Cassazione, con una prima ordinanza, aveva accolto il motivo relativo all’erronea applicazione della normativa previgente al d.lgs. n. 368/2001, escludendo che l’art. 1 della legge del 1962 richiedesse un requisito di specificità delle ragioni del termine. In sede di rinvio la Corte territoriale ha nuovamente dichiarato la nullità dei termini, con decorrenze differenziate per ciascun lavoratore. Le società hanno proposto un nuovo ricorso per cassazione, articolato in sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il tema della clausola di contingentamento. I ricorrenti sostenevano che la prova del rispetto dei limiti quantitativi fosse pacifica, non essendo stata contestata la documentazione prodotta. Il Collegio osserva che i lavoratori avevano formulato un’allegazione sufficiente, contestando l’assunzione a termine in un regime in cui l’induzione a tempo indeterminato era la regola. La prova della condizione legittimante grava sul datore di lavoro, poiché solo questi ha contezza dell’organico utilizzato. Nel merito, i documenti prodotti sono risultati inidonei: prospetti unilaterali, indeterminati nella collocazione temporale, sommari e riferiti a comparti diversi da quello dei ricorrenti.
Il secondo motivo, incentrato sull’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., è dichiarato inammissibile. La Corte ribadisce che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio dedotto quando il fatto storico rilevante sia stato comunque valutato. La censura si traduce in una richiesta di diverso apprezzamento delle prove, sottratta al sindacato di legittimità. Sul punto richiama Cass. n. 23940 del 2017 e Cass. n. 22208 del 2021.
Quanto alla pretesa novazione, il Collegio richiama Cass. n. 17328 del 2012: la novazione oggettiva richiede l’animus novandi e l’aliquid novi. Il venir meno del termine finale non è sufficiente a evidenziare la comune volontà novativa. Sull’eccezione di prescrizione biennale ex art. 937 cod. nav., la Corte rileva che la norma non deroga alla regola dell’imprescrittibilità dell’azione di nullità e che il rapporto non era cessato; richiama Cass. n. 14996 del 2012 e Corte cost. n. 354/2006.
Sul quinto motivo, relativo all’art. 2112 cod. civ., la Corte conferma la legittimazione passiva del cessionario: la conversione determina l’esistenza di un unico rapporto a tempo indeterminato mai interrotto, con solidarietà tra cedente e cessionario (richiamate Cass. n. 14827/2018 e Cass. n. 4598/2015). Il sesto motivo è inammissibile perché mai proposto nei gradi precedenti; nel merito, l’indennità ex art. 32, comma 5, legge n. 183/2010 è esaustiva dei danni per i periodi non lavorati, mentre per quelli lavorati spettano retribuzione e scatti di anzianità (Cass. n. 17248 del 2018). Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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