Graduatorie ATA: punteggio differenziato per il servizio militare è legittimo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22429 del 08.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia, non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui attribuisce a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica. Il punteggio attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto è comunque aggiuntivo, ma nella minore misura propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. Il differenziale non contrasta con il disposto dei due commi dell’art. 2050 del Codice dell’Ordinamento Militare e risponde a esigenze di pari trattamento rispetto a chi interrompe il rapporto per adempiere agli obblighi di leva.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Ancona, riformando la decisione del Tribunale della stessa città, aveva accolto la domanda di un lavoratore iscritto nelle graduatorie di terza fascia per il personale ATA per il triennio 2021-2024. Il ricorrente chiedeva l’attribuzione di 6 punti per il servizio militare svolto, in luogo degli 0,60 punti riconosciuti per l’assolvimento degli obblighi di leva anteriormente all’instaurazione del rapporto di lavoro.
Il giudice di appello richiamava il precedente di Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, ritenendolo dirimente. Il Ministero dell’Istruzione, con l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistito dal lavoratore con controricorso. Il ricorso è fondato.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla distinzione tra la questione già affrontata dai precedenti e quella oggetto del contendere. I giudizi richiamati — Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, Cass. 3 giugno 2021, n. 15467, Cass. 29 dicembre 2021, n. 41894 e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 — riguardavano l’illegittimità della clausola che valutava il servizio militare obbligatorio solo se reso in costanza di rapporto, limitazione contenuta nell’art. 2, co. 6, del D.M. n. 44 del 2011. Quei principi, espressi per il personale docente, valgono anche per il personale ATA.
Il tema qui in esame è però diverso: riguarda la possibilità di attribuire punteggi differenti al servizio militare o sostitutivo a seconda che sia prestato in costanza di rapporto o autonomamente. La Corte esclude il richiamo all’art. 485, co. 7 e all’art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del 1994, che concernono il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera, fenomeno distinto dalla valutazione nei concorsi e nelle graduatorie.
Il D.M. n. 50 del 2021 considera servizio effettivo nella medesima qualifica quello prestato in costanza di rapporto e come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali quello prestato non in costanza. Ne deriva che, per il servizio militare reso in costanza, spettano 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino a 6 punti annui, mentre per quello autonomo spettano 0,15 punti mensili, fino a 0,60 punti annui.
Tale assetto non contrasta con l’art. 2050 cod. ord. mil.: il comma 1 impone di valorizzare il servizio militare nei concorsi e nelle graduatorie con lo stesso punteggio dei servizi presso enti pubblici, e ciò è quanto il decreto attribuisce a chi lo ha prestato fuori dal rapporto; il comma 2, pur non fissando il punteggio per il servizio reso in pendenza di rapporto, ne richiede la considerazione a tutti gli effetti. La valorizzazione differenziata risponde a esigenze di pari trattamento, poiché chi è costretto a interrompere il rapporto per adempiere agli obblighi di leva non deve subire uno sfavore rispetto a chi prosegue nello stesso rapporto, in coerenza con l’art. 52, co. 2, Cost.
La Corte richiama Cass. 2 agosto 2007, n. 17081, che ha ritenuto legittima la valorizzazione di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, e rileva la consonanza con Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, n. 11602. Il ricorso è quindi accolto; essendo pacifico che il lavoratore ha svolto il servizio militare non in costanza di rapporto, la causa è decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda e la compensazione delle spese dell’intero processo, data la novità della questione in sede di legittimità.
Nota della Redazione
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