Timbro postale prova privilegiata della data di spedizione dell’appello tributario (Cass. civ. Sez. V n. 22430 del 08.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, in caso di notificazione a mezzo posta dell’appello ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, richiamato dall’art. 53, comma 2, i dati alfanumerici sulla data e sull’Ufficio postale di accettazione, se mancanti o di incerta paternità sull’avviso di ricevimento, sono surrogati dal timbro datario dell’Ufficio postale di partenza, con efficacia di atto pubblico anche in difetto di sottoscrizione. Il tradizionale timbro eleva l’avviso di spedizione e di ricevimento a prova privilegiata, la cui valutazione rientra nel vizio di violazione di legge ove si attribuisca alle prove una forza diversa dall’elencazione gerarchica fissata dal legislatore. La produzione documentale relativa alla prova della spedizione deve essere tempestiva all’atto di costituzione, senza possibilità di rinvii su un termine perentorio.
Il Fatto
La contribuente era destinataria di un avviso di accertamento emesso tramite il sistema sintetico del cosiddetto redditometro per l’anno d’imposta 2008. Il ricorso trovava accoglimento davanti al giudice di prossimità. L’Ufficio proponeva appello davanti alla Commissione tributaria regionale per la Lombardia.
Era incontroverso che il termine per l’appello scadesse il 5 ottobre 2015. Questa data compariva sull’avviso di spedizione e sull’avviso di ricevimento. L’estratto del registro informatico di Poste Italiane, prodotto dalla contribuente, indicava invece la spedizione alle ore 19:21:06 del 6 ottobre. Il collegio d’appello, dando prevalenza a tale risultanza rispetto ai documenti cartacei timbrati, dichiarava inammissibile il gravame per tardività. L’Ufficio ricorre per cassazione; la contribuente resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
L’unico motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 149 cod. proc. civ. e della legge n. 890 del 1982. Si censura l’error in procedendo per avere la CTR preferito l’estratto informatico al documento cartaceo manualmente timbrato, allegato all’originale notificato.
In via preliminare la Corte esamina l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla contribuente, secondo cui il vizio andrebbe ricondotto al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.. L’eccezione è respinta: viene censurato un vizio di prova di notifica, attinente allo svolgimento del giudizio, alla regolarità del contraddittorio e alla tempestività dell’impugnazione. Si tratta di aspetti procedurali di cui la Suprema Corte è giudice del fatto processuale.
Il ricorso è pertanto ammissibile e fondato. Costituisce orientamento consolidato il principio per cui i dati alfanumerici sulla data e sull’Ufficio postale di accettazione, ove mancanti o incerti sull’avviso di ricevimento, sono surrogati dal timbro datario dell’Ufficio postale di partenza, con efficacia di atto pubblico anche in difetto di sottoscrizione. Il riferimento è alla nozione costituzionalmente adeguata delle disposizioni richiamate e alla nozione ristretta delle inammissibilità processuali fissata dalla Corte costituzionale (sentenze n. 189 del 2000 e n. 520 del 2002), come già affermato da Cass. V n. 21483/2022 e da Cass. VI-5 n. 123/2018.
Il tradizionale timbro eleva l’avviso di spedizione e di ricevimento a prova privilegiata; attribuire alle prove una forza diversa dall’elencazione fissata dal legislatore integra violazione di legge, secondo Cass. V n. 5583/2011. La produzione documentale sulla prova della spedizione deve inoltre essere tempestiva all’atto di costituzione, senza rinvii su un termine perentorio, avendo la stampigliatura carattere fidefacente (Cass. n. 31879/2022). Il ricorso è dunque accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata al giudice dell’appello per l’esame del merito dell’impugnazione erariale, con regolazione delle spese demandata al giudice del rinvio.
Nota della Redazione
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