ICI, il contratto di servizio non integra la concessione demaniale (Cass. civ. Sez. V n. 28433 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI, il presupposto impositivo e la definizione del soggetto passivo si ricavano dalla lettura combinata degli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 504 del 1992: poiché la legge attribuisce rilievo esclusivo alla titolarità di un diritto di natura reale, il termine possesso non coincide con la mera disponibilità del bene, configurabile anche in capo a chi sia titolare di un diritto personale di godimento. Possessore è dunque il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento. Il gestore di un servizio di trasporto pubblico, che utilizza immobili regionali in forza di un diritto d’uso strumentale all’esercizio del servizio, non è soggetto passivo del tributo. Il rapporto non integra una concessione di beni demaniali, mancando il canone e l’utilizzo esclusivo e temporaneo del bene. Il diritto reale d’uso è configurabile anche in favore di una persona giuridica.
Il Fatto
Una società affidataria del servizio di trasporto ferroviario e automobilistico riceve dal Comune un avviso di accertamento ICI per l’anno 2007, relativo a immobili iscritti in catasto in categoria D/07, di proprietà della Regione, conferiti in uso alla società con il contratto «Ponte» stipulato nel 2001.
Il ricorso della contribuente è respinto in primo grado e l’appello è rigettato dalla Commissione tributaria regionale, che qualifica il rapporto come concessione, sia pure sui generis, valorizzando l’esistenza di un limitato rischio di gestione. La società propone ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la nullità della sentenza per motivazione apparente e la violazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1992, per avere la Commissione configurato come concessorio un rapporto di natura obbligatoria.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è respinto. La Corte rileva anzitutto la contraddittorietà della denuncia congiunta, in un unico motivo, dei vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo: il primo implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e si traduce in violazione dell’art. 112 c.p.c., da farsi valere ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.; il secondo presuppone l’esame della questione da parte del giudice di merito e va denunciato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. Nel merito, la sentenza impugnata esplicita adeguatamente la ratio decidendi, consentendo il controllo del percorso logico-giuridico seguito.
Il secondo motivo è invece fondato e la Corte lo esamina muovendo dalla lettura combinata delle norme tributarie. L’art. 1 del d.lgs. n. 504 del 1992 individua il presupposto dell’imposta nel possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli; l’art. 3 definisce soggetto passivo il proprietario, ovvero il titolare di un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie. Avendo la legge dato esclusiva rilevanza alla titolarità di un diritto di natura reale, il possesso non può coincidere con la mera disponibilità del bene, riconducibile anche a un diritto personale di godimento.
La Corte riprende l’orientamento già espresso tra le stesse parti in fattispecie sovrapponibile (Cass. n. 21229/2017) e precisa la differenza sostanziale tra diritto reale d’uso, disciplinato dagli artt. 1021 e segg. c.c., e diritto personale di godimento. Il primo è connotato dall’ampiezza e dall’illimitatezza dei poteri, secondo il canone di tipicità dei diritti reali; il secondo, di natura obbligatoria, può essere diversamente regolato dalle parti nei suoi aspetti di contenuto. Il carattere personale del diritto d’uso non ne impedisce la costituzione in favore di una persona giuridica, non trovando ostacolo nella disciplina dell’art. 1024 c.c. e nel limite quantitativo dei bisogni, che riguarda il percepimento dei frutti e non l’uso della cosa.
Il riscontro decisivo è nell’interpretazione del titolo. Il fatto che il conferente conceda il bene per una destinazione determinata, escludendo ogni potere di gestione per ulteriori scopi, rivela la volontà di trasferire un diritto personale e non un diritto reale d’uso. Nel caso concreto la clausola contrattuale riferisce l’uso dei beni allo svolgimento dei servizi oggetto del contratto e prevede la restituzione su semplice richiesta della Regione; l’uso è quindi strettamente connesso all’esercizio del trasporto pubblico, senza godimento pieno e incondizionato. Manca così il presupposto impositivo, non essendo configurabile un diritto reale di godimento (Cass. nn. 22482/2022 e 37947/2021). È erronea, conclude la Corte, la qualificazione come concessione demaniale, mancando il canone per l’uso del bene e l’utilizzo esclusivo e temporaneo che la caratterizzano.
Nota della Redazione
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