Identificazione del prenditore e concorso di colpa del mittente dell’assegno (Cass. civ. Sez. I n. 15062 del 29.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di assegno di traenza pagato a soggetto non legittimato, la banca negoziatrice è liberata dall’obbligazione ex art. 43, comma 2, r.d. n. 1736 del 1933 quando provi di aver identificato il prenditore mediante il controllo di un solo documento di identità non scaduto e privo di segni o indizi di falsità, non essendo configurabile nello standard di diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, cod. civ. l’obbligo di acquisire due documenti, evenienza non imposta né dalla legge antiriciclaggio né dalla raccomandazione ABI. La spedizione dell’assegno per posta ordinaria, ancorché munito di clausola di non trasferibilità, integra invece il concorso di colpa del mittente ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., rappresentando un antecedente necessario dell’evento dannoso, non interrotto dal successivo pagamento a persona non legittimata.
Il Fatto
Una compagnia assicurativa conveniva in giudizio la società postale chiedendo il risarcimento del danno pari all’importo di un assegno bancario non trasferibile, emesso a favore di un beneficiario e posto all’incasso presso un ufficio postale da un soggetto diverso dal legittimo prenditore, che aveva aperto un libretto di risparmio e poi prelevato l’intera somma. La compagnia aveva dovuto effettuare un secondo pagamento in favore dell’effettivo beneficiario.
Il tribunale rigettava la domanda, escludendo la responsabilità della banca negoziatrice per aver questa verificato il codice fiscale e un documento di identità. La Corte d’appello accoglieva il gravame, ravvisando l’inadempimento dell’obbligazione ex art. 43 legge assegni a prescindere dalla colpa, per essere stato il titolo pagato sulla base di due documenti, uno solo munito di fotografia, in contrasto con la circolare ABI, e per essere il nesso causale interrotto dal fatto sopravvenuto. La società postale ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è fondato sotto il profilo della violazione di legge. Il giudizio di diligenza professionale riferito alla banca negoziatrice di un assegno di traenza costituisce attività di interpretazione della norma elastica di cui all’art. 1176, comma 2, cod. civ., e non accertamento di mero fatto: è dunque censurabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. quando contrasti con i principi dell’ordinamento e con gli standard valutativi del diritto vivente.
Nel merito, l’attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente mediante il riscontro di un solo documento di identità, sia nell’attività pubblicistica sia in quella negoziale tra privati. Ne consegue che una regola prudenziale imponente ulteriori accertamenti non è rinvenibile né negli standard sociali né nell’ordinamento positivo. È sufficiente, per andare esente da responsabilità, la prova dell’identificazione con documento non scaduto e privo di segni di falsità, secondo il costante orientamento richiamato dalla Corte (Cass., n. 3649 del 2021; Cass., sez. 1, n. 38110 del 2022; Cass., sez. 1, n. 12861 del 2023).
L’art. 19 del d.lgs. n. 231 del 2007, in materia di adeguata verifica della clientela, impone il semplice controllo del documento di identità non scaduto per le persone fisiche, prescrivendo misure più rigorose solo per persone giuridiche e trust. Neppure la raccomandazione ABI del 7 maggio 2001, che prescrive l’identificazione mediante due documenti fotografici, ha portata precettiva, non essendo riconducibile a norma di legge o a standard sociale.
Il secondo motivo è parimenti fondato. La spedizione per posta ordinaria di un assegno, anche non trasferibile, costituisce condotta idonea a fondare il concorso di colpa del mittente: essa espone volontariamente a un rischio superiore a quello consentito dalle regole di comune prudenza e configura un antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con la condotta della banca (Cass., Sez. Un., n. 9769 del 2020; Cass., sez. 1, n. 22747 del 2022). In presenza di alternative più sicure, quali la posta raccomandata, quella assicurata o il bonifico, la scelta della posta ordinaria contrasta con il dovere di preservare gli interessi altrui, in ossequio al principio solidaristico.
La Corte territoriale ha quindi errato nel ritenere interrotto il nesso causale e nell’escludere ogni negligenza della mittente. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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