Recesso dal conto corrente condizionato al pagamento del saldo (Cass. civ. Sez. I n. 15061 del 29.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il sindacato di legittimità sull’interpretazione dei contratti è riservato al giudice di merito e censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, specificamente indicati e non risolti in una diversa valutazione degli elementi di fatto. Nel contratto di apertura di credito, non è contra legem la pattuizione che, ferma la validità del recesso del correntista, ne differisce gli effetti alla chiusura del saldo passivo, poiché il pagamento di un debito preesistente non costituisce corrispettivo né spesa collegata all’esercizio del recesso, così non violando l’art. 120-bis del TUB. Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il motivo assorbito risulti implicitamente respinto dalla integrale conferma della decisione di primo grado.
Il Fatto
Una società di capitali, correntista di un istituto di credito, comunicava il recesso dal rapporto di conto corrente, chiedendo l’accertamento dell’avvenuta estinzione del rapporto e la declaratoria di illegittimità delle annotazioni e degli addebiti successivi. Il Tribunale di Lanciano respingeva la domanda; la Corte di appello di L’Aquila, con sentenza n. 294 del 18.02.2020, rigettava il gravame.
La corte territoriale fondava la decisione sull’art. 6 delle condizioni generali di contratto, che condizionava l’effetto di chiusura del rapporto al pagamento di quanto dovuto, clausola specificamente approvata per iscritto ex art. 1341 cod. civ. La società proponeva ricorso per cassazione con sette motivi, illustrati da memoria. Resisteva la banca in amministrazione straordinaria, mentre l’istituto originariamente convenuto non svolgeva difese.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale, il Collegio rileva che in primo e secondo grado era costituita, quale unica parte convenuta, la banca originaria, alla quale soltanto era stata indirizzata la notificazione del ricorso. La controricorrente non ha allegato né provato la propria successione nel rapporto. Il soggetto che resiste in qualità di successore deve allegare la propria legittimazione e fornire la prova dei presupposti della successione nel processo ex artt. 110 e 111 cod. proc. civ.: tale prova, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio, è rilevabile d’ufficio. La costituzione è pertanto dichiarata inammissibile.
Nel merito, i primi cinque motivi contestano l’interpretazione della clausola contrattuale. La Corte ricorda che il sindacato di legittimità sull’interpretazione degli atti privati è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. È censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, con specificazione dei canoni violati e del modo in cui il giudice se ne sarebbe discostato. Non basta contrapporre la propria interpretazione a quella accolta, poiché quest’ultima deve essere solo una delle plausibili interpretazioni. Le censure si risolvono in una rivisitazione del merito e sono inammissibili.
Quanto al secondo motivo, il tema della indeterminatezza della clausola non trova traccia nella decisione impugnata. In virtù del principio di autosufficienza, il ricorrente doveva allegare l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito e indicare lo specifico atto in cui l’aveva formulata.
Il terzo, quarto e quinto motivo non colgono la ratio decidendi. La Corte condivide l’affermazione secondo cui è illegittima la disciplina pattizia che escluda la facoltà di recesso da un contratto a tempo indeterminato, o che preveda un corrispettivo per il suo esercizio, come una multa penitenziale. Non è invece contra legem la pattuizione che, ferma la validità del recesso, ne differisca gli effetti all’adempimento delle obbligazioni già dovute, poiché il saldo passivo maturato alla data del recesso è debito preesistente, non corrispettivo.
La clausola, riferita al contratto di apertura di credito e non a quello di conto corrente, non pone limiti all’esercizio del recesso ex art. 1845 cod. civ., ma ne condiziona gli effetti a un evento chiaramente individuato. Il sesto e il settimo motivo, sulla omessa pronuncia in tema di spese, sono infondati: la corte distrettuale ha espressamente statuito sugli altri motivi di gravame, e l’integrale rigetto dell’appello implica il giudizio sulla correttezza della statuizione di primo grado. Il ricorso è respinto.
Nota della Redazione
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