Il disegno criminoso non coincide col programma di vita (Cass. pen. Sez. I n. 14518 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della continuazione, l’identità del disegno criminoso di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen. postula che l’agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime l’opzione per la commissione di un numero non predeterminato di reati. L’unicità del disegno criminoso deve essere positivamente e rigorosamente provata, non giovando a tal fine la mera indicazione della identità di natura delle norme violate, la prossimità temporale o la medesimezza del movente. Grava sul condannato che invochi l’applicazione dell’istituto in sede di esecuzione l’onere di allegare elementi specifici e concreti, non essendo sufficiente il riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all’identità o analogia dei titoli di reato, indici sintomatici di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica consumazione di illeciti.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza di applicazione della continuazione tra i fatti giudicati con sei distinte sentenze di condanna, emesse dai Tribunali di Pistoia, Pisa, Lucca e Livorno per reati contro il patrimonio commessi tra il 2014 e il 2023. Il rigetto era stato motivato con la mancata allegazione, da parte del condannato, di elementi fattuali idonei a evincere il vincolo della continuazione, nonché con la considerazione che l’identità della tipologia e della natura dei reati deponesse per una scelta di vita deviante, inadeguata a configurare un identico disegno criminoso.
Avverso l’ordinanza il condannato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. Il Procuratore generale aveva concluso per l’inammissibilità del ricorso.
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La Motivazione della Corte
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La Corte di cassazione ha richiamato il principio costantemente affermato per cui l’identità del disegno criminoso caratterizzante l’istituto disciplinato dall’art. 81, secondo comma, cod. pen. non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime la scelta a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, rivelando una generale propensione alla devianza che si concretizza in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali.
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La Corte ha ribadito che l’unicità del disegno criminoso, quale indispensabile condizione per la configurabilità della continuazione, deve essere positivamente e rigorosamente provata, non giovando la mera indicazione dell’identità di natura delle norme violate, la prossimità temporale o la medesimezza del movente. Tali circostanze concernono i singoli reati, ma non sono probanti di quella preventiva deliberazione a delinquere che unifica l’ideazione anteriormente alla loro commissione, dovendo i successivi reati essere stati programmati almeno nelle loro linee essenziali al momento della commissione del primo.
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Con specifico riferimento alla sede esecutiva, il riconoscimento della continuazione necessita di un’approfondita verifica di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta e la sistematicità delle abitudini programmate di vita, non essendo sufficiente valorizzare la presenza di taluno di tali indici se i successivi reati risultino frutto di determinazione estemporanea, come precisato dalle Sezioni Unite n. 28659 del 2017.
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Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione aveva rigettato l’istanza proprio in ragione dell’assenza di elementi fattuali da cui evincere la programmazione unitaria delle condotte, rilevando che l’istante aveva genericamente indicato l’omogeneità delle violazioni e l’identità del tempo e del luogo di commissione. La Corte ha ritenuto tale motivazione sintetica ma esente da vizi, considerato anche il consistente lasso temporale nel quale i reati erano stati commessi, e ha dichiarato il ricorso non meritevole di accoglimento, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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