Il container-spogliatoio del cantiere è luogo di privata dimora (Cass. pen. Sez. 5 n. 7282 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di luogo di privata dimora i luoghi, compresi quelli destinati ad attività lavorativa, nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, in modo riservato e al riparo da intrusioni esterne, e che non siano accessibili a terzi senza il consenso del titolare. La natura di privata dimora dello spogliatoio di un cantiere non è esclusa dalla collocazione del locale in area interclusa, essendo decisiva la destinazione d’uso al momento del fatto e l’esercizio dello ius excludendi da parte di chi ne fa uso. La valutazione del giudice di merito circa la sussistenza dei requisiti della privata dimora è censurabile in cassazione solo per travisamento della prova.
Il Fatto
Il Tribunale di Trento, con sentenza del 5 giugno 2023, dichiarava l’imputato colpevole di furto in abitazione per essersi impossessato del portafoglio di un operaio, introducendosi in un container adibito a spogliatoio all’interno di un cantiere. Esclusa l’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen., riconosciuta l’attenuante del risarcimento del danno ex art. 62, n. 6, cod. pen. come equivalente alla recidiva, l’imputato era condannato alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione.
La Corte d’appello di Trento rigettava l’impugnazione. Il difensore ricorre per cassazione, deducendo la natura non abitabile del container e censurando il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti.
La Motivazione della Corte
La Quinta Sezione conferma la qualificazione giuridica del fatto, richiamando il principio enunciato dalle Sezioni Unite D’Amico (Sez. U, n. 31345 del 2017), secondo cui la nozione di privata dimora comprende i luoghi in cui si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, non aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, inclusi quelli destinati ad attività lavorativa, purché dotati delle caratteristiche proprie della privata dimora (retrobottega, bagni privati, spogliatoi).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato che il container era funzionalmente adibito a spogliatoio per gli operai, i quali vi si cambiavano mantenendo la porta chiusa, e che l’accesso all’area del cantiere era interdetto da protezioni, tanto che l’imputato aveva dovuto manomettere le reti esterne. Trattandosi di accertamento non viziato da travisamento istruttorio e non censurabile in sede di legittimità, la Corte ritiene irrilevante che il locale non fosse al servizio di un’abitazione, essendo decisiva la destinazione d’uso al momento del fatto.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte rammenta che la valutazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti e sul bilanciamento delle circostanze è riservata al giudice di merito, sindacabile solo per illogicità manifesta. La Corte d’appello ha motivato il diniego delle attenuanti generiche e dell’attenuante del danno di particolare tenuità valorizzando i numerosi precedenti penali specifici dell’imputato, indicativi di una tendenza a reiterare condotte contro il patrimonio.
La Corte dichiara infine inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 4, cod. pen. nella parte in cui vieta la prevalenza dell’attenuante ex art. 62, n. 6, cod. pen. sulla recidiva reiterata: il giudice d’appello ha escluso la prevalenza non in applicazione del divieto, ma in ragione della gravità dei precedenti penali, sicché l’eventuale declaratoria di illegittimità non avrebbe effetto sulla decisione. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 62 c.p. – Circostanze attenuanti comuni
- Art. 69 c.p. – Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti
- Art. 624-bis c.p. – Furto in abitazione, furto con strappo e furto con destrezza in casi particolari
- Art. 625 c.p. – Circostanze aggravanti