Il muro divisorio si presume comune, ma le tubazioni devono rispettare la distanza dal confine (Trib. Lagonegro 587/2026)
Tribunale di Lagonegro, Sezione unica civile, sentenza n. 587 del 24 giugno 2026 (R.G. 774/2016) — Giudice Riccardo Sabato
Il principio
In mancanza di prova contraria, il muro che divide edifici adiacenti si presume comune ai sensi dell’art. 880 c.c. La comunione del muro non consente tuttavia di collocarvi tubazioni senza rispettare la distanza prevista dall’art. 889 c.c., norma speciale rispetto alla disciplina sull’uso della cosa comune.
Il fatto
La proprietaria di un’abitazione sosteneva che il vicino avesse sfruttato il suo muro esclusivo senza realizzare una parete autonoma e vi avesse inserito tubazioni del bagno. Il convenuto rivendicava la comunione del muro divisorio, chiedeva in subordine l’usucapione pro quota e domandava il ripristino delle parti danneggiate dall’attrice.
La motivazione
L’art. 880 c.c. introduce una presunzione relativa di comunione, superabile dimostrando un acquisto esclusivo a titolo originario o derivativo. Le risultanze testimoniali erano contrastanti e la consulenza tecnica non aveva consentito di ricostruire con certezza struttura ed epoca del muro. Nessuna delle parti aveva quindi fornito una prova idonea a vincere la presunzione.
La comunione non rendeva però legittime le tubazioni inserite nel muro. L’art. 889, secondo comma, c.c. impone almeno un metro dal confine anche quando esista un muro divisorio comune, essendo norma speciale rispetto all’art. 1102 c.c. Le condutture sono state pertanto rimosse; contemporaneamente, l’attrice è stata condannata a riparare la porzione di muro danneggiata e a entrambe le parti è stato ordinato il ripristino secondo la consulenza tecnica.
Implicazioni pratiche
Chi afferma la proprietà esclusiva di un muro divisorio deve fornire un titolo o una prova certa dell’accessione o dell’usucapione. Anche quando il muro è comune, l’uso individuale incontra i limiti posti dalle norme speciali sulle distanze, soprattutto per prevenire danni derivanti da rotture delle condutture.
Provvedimento integrale: scarica il PDF