Inapplicabilità del privilegio processuale fondiario alla liquidazione generale dell’ente non imprenditoriale (Cass. civ. n. 32521/2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di liquidazione generale del patrimonio dell’associazione sciolta, compiuta a norma degli artt. 30 cod. civ. e 16 disp. att. cod. civ., non trova applicazione il privilegio processuale concesso dall’art. 41 TUB al creditore fondiario, il quale non può iniziare o proseguire l’azione esecutiva sui beni dell’ente compresi nella procedura di liquidazione. L’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. avverso il provvedimento di fissazione dell’udienza di chiusura dell’esecuzione è inammissibile, poiché tale atto non è lesivo della sfera giuridica dell’opponente e non costituisce atto esecutivo.
Il Fatto
Un’associazione con personalità giuridica era stata posta in liquidazione generale ai sensi dell’art. 27 cod. civ. e dell’art. 16 disp. att. cod. civ. a far data dal 15/05/2007. Pendeva, tuttavia, un’esecuzione immobiliare promossa da una banca, quale creditrice fondiaria, e dal suo mandatario. Il giudice dell’esecuzione, con provvedimento del 25/06/2019, fissava l’udienza per la chiusura della procedura, ritenendo sussistente il divieto di proseguire azioni esecutive individuali in presenza della liquidazione generale. Con successiva ordinanza dell’08/08/2019 dichiarava improcedibile l’esecuzione e ordinava la cancellazione della trascrizione del pignoramento.
La banca, quale mandataria della creditrice, proponeva opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. avverso entrambi i provvedimenti. Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. 58/2023, accoglieva l’opposizione, ritenendo applicabile alla liquidazione generale dell’ente il privilegio processuale del creditore fondiario ex art. 41 TUB in forza del richiamo all’art. 51 l.fall. operato dall’art. 201 l.fall. e dall’art. 16 disp. att. cod. civ. L’ente in liquidazione proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte premette che il quadro normativo è costituito dagli artt. 30 cod. civ. e 16 disp. att. cod. civ., i quali rinviano, per la liquidazione generale del patrimonio dell’ente, alle disposizioni degli artt. 201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del R.D. n. 267/1942 (oggi artt. 304, 308, 309, 310, 311, 312 e 313 c.c.i.i.), e quindi alla disciplina della liquidazione coatta amministrativa. L’art. 201 l.fall. richiama, a sua volta, le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV, tra cui l’art. 51 l.fall., che sancisce il divieto di azioni esecutive individuali “salvo diversa disposizione della legge”. L’art. 41 TUB costituisce una di tali eccezioni, consentendo al creditore fondiario di iniziare o proseguire l’azione esecutiva anche dopo il fallimento del debitore.
La Corte osserva che l’art. 41 TUB ha natura eccezionale e, come tale, non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva (art. 14 preleggi). Esso fa testuale riferimento al solo fallimento (e, oggi, alla liquidazione giudiziale ex art. 349 c.c.i.i.), non anche alla liquidazione generale del patrimonio dell’associazione sciolta. La catena dei rinvii normativi – dall’art. 16 disp. att. al’art. 201 l.fall. e da quest’ultimo all’art. 51 l.fall. – non è sufficiente a introdurre l’eccezione di cui all’art. 41 TUB, perché tale eccezione opera solo in presenza di una “diversa disposizione di legge” che espressamente la preveda per la specifica procedura.
La Corte esclude ogni omologia tra la liquidazione generale dell’ente non imprenditore e le procedure concorsuali regolate dal codice della crisi, rilevando che la liquidazione delle persone giuridiche diverse dalle imprese non consente una totale sovrapposizione con le regole del fallimento, stante la diversa finalità e disciplina. La Corte richiama, inoltre, che il d.lgs. n. 14/2019 non ha introdotto innovazioni per la liquidazione coatta amministrativa richiamata dall’art. 16 disp. att., e che la legge delega n. 155/2017, pur prevedendo l’esclusione dei privilegi processuali, non è stata attuata in tal senso, ma fornisce un indice interpretativo. Conclude, quindi, che il creditore fondiario non può iniziare o proseguire azioni esecutive sui beni dell’ente in liquidazione generale.
In via preliminare, la Corte dichiara inammissibile l’opposizione avverso il provvedimento del 25/06/2019 di fissazione dell’udienza, poiché tale atto non è lesivo e non costituisce atto esecutivo ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., e comunque l’opposizione era tardiva. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, respinge l’opposizione avverso l’ordinanza di chiusura anticipata dell’esecuzione.
Implicazioni Pratiche
- Divieto di esecuzione individuale: Il creditore fondiario non può iniziare o proseguire azioni esecutive individuali (espropriazione immobiliare) contro un’associazione, fondazione o altro ente non imprenditore sottoposto a liquidazione generale del patrimonio ex art. 16 disp. att. cod. civ. Il giudice dell’esecuzione deve dichiarare improcedibile l’esecuzione già pendente o inibire l’inizio di nuove procedure, senza che il creditore possa eccepire il privilegio ex art. 41 TUB.
- Opposizione agli atti esecutivi: L’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. è proponibile solo contro atti che incidono sulla sfera giuridica del creditore, non contro il provvedimento di fissazione dell’udienza di chiusura della procedura. Tale provvedimento, essendo meramente ordinatorio, non è impugnabile; l’opposizione va proposta avverso l’ordinanza che dichiara l’improcedibilità, con conseguente estinzione del processo esecutivo.
- Distinzione dalla liquidazione giudiziale: La Cassazione distingue il regime della liquidazione generale dell’ente non imprenditore da quello della liquidazione giudiziale delle imprese. Per queste ultime, il privilegio processuale fondiario si applica (cfr. Cass. n. 22914/2024). L’avvocato deve verificare la natura giuridica del debitore: se trattasi di ente non commerciale in liquidazione ex art. 16 disp. att., il creditore fondiario non ha diritto di proseguire l’esecuzione individuale.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.