Permesso di necessità: valutazione discrezionale dell’evento familiare grave e insindacabilità (Cass. pen. Sez. 1 n. 39118/2025)
La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale, affermando che la valutazione della gravità dell’evento familiare per il permesso di necessità è un giudizio di fatto rimesso al Tribunale di sorveglianza, insindacabile in sede di legittimità.