Illecito Consob di pericolo astratto e sanzione interdittiva per gli esponenti (Cass. civ. Sez. II n. 25898 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di intermediazione finanziaria, l’illecito previsto dall’art. 190-bis, comma 1, lett. a), TUF è fattispecie di pericolo astratto: ai fini della punibilità è sufficiente la potenziale pericolosità della condotta, senza che occorra provare il danno concretamente subito dagli investitori, restando la condotta improntata a correttezza e trasparenza. La sanzione amministrativa accessoria interdittiva introdotta dall’art. 190-bis, comma 3, TUF trova la propria fonte di diritto europeo nella direttiva 2013/36/UE, applicabile anche alle società di gestione del risparmio, e non nella direttiva MiFID II. Nell’ambito dell’illecito a condizioni alternative di punibilità, l’accertamento di una sola di esse è sufficiente a fondare la responsabilità; è quindi inammissibile, per difetto di interesse, la censura avverso l’argomentazione ulteriore svolta dal giudice di merito.
Il Fatto
La Consob, con delibera sanzionatoria, ha irrogato a tre esponenti di una società di gestione del risparmio sanzioni amministrative pecuniarie e l’interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo. Le contestazioni riguardavano un processo decisionale inidoneo, la mancata gestione dei conflitti di interessi, l’inefficace trasmissione degli ordini di compravendita e procedure inadeguate per i servizi di investimento.
I destinatari hanno proposto opposizione davanti alla corte d’appello, che l’ha respinta. Hanno quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi, censurando tra l’altro l’esegesi dell’art. 190-bis TUF, il riparto dell’onere della prova e l’applicazione retroattiva della sanzione interdittiva.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la disciplina ratione temporis vigente dell’art. 190-bis TUF, come introdotto dall’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 2015. La disposizione richiede, per la punibilità, che la condotta abbia inciso in modo rilevante sull’organizzazione o sui profili di rischio aziendali, ovvero abbia provocato un grave pregiudizio per gli investitori o per il mercato.
Sul primo e secondo motivo, la Corte richiama il principio già affermato dalla Sez. II n. 18675 del 2023 e ribadito dalle Cass. nn. 1323/2024, 1324/2024, 28619/2024 e 7139/2025: l’illecito è posto a presidio del risparmiatore dal pericolo astratto di pregiudizio e non esige la prova del danno effettivo. La sentenza di merito ha comunque accertato perdite effettive, come per l’investimento nelle obbligazioni strutturate, rilievo di fatto non sindacabile in sede di legittimità.
Il terzo motivo è dichiarato inammissibile per difetto di interesse. Poiché il giudice distrettuale ha fondato la responsabilità sul grave pregiudizio per gli investitori, condizione alternativa sufficiente ex art. 190-bis, comma 1, lett. a), TUF, la censura avverso l’inciso sulla incidenza organizzativa costituisce argomentazione priva di effetti sul dispositivo.
Sul quarto motivo, relativo alla violazione sulla trasmissione degli ordini, la Corte esclude l’inversione dell’onere della prova. Accertato che la Consob ha dimostrato la trasmissione degli ordini a una sola controparte con commissioni più elevate, il giudice di merito ha correttamente rilevato che la società non ha fornito la prova contraria ex art. 2697 cod. civ.
Sul quinto motivo, la Corte esclude l’illegittima applicazione retroattiva della sanzione interdittiva. L’art. 190-bis, comma 3, TUF ha fonte nella direttiva 2013/36/UE, recepita con la legge delega n. 154 del 2014, che si rivolge anche alle imprese di investimento e alle società di gestione del risparmio, secondo quanto già affermato dalla Sez. II n. 15352 del 2023 e dalla Sez. II n. 1323 del 2024. Il d.lgs. n. 129 del 2017 non risulta neppure citato dal provvedimento sanzionatorio.
Quanto agli ultimi motivi, non vi è automatismo nell’applicazione dell’interdizione, sorretta dalla gravità delle condotte e dalle posizioni apicali. Il giudizio di adeguatezza e proporzionalità della sanzione pecuniaria è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e insindacabile in legittimità. Il ricorso è respinto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.