Omesso esame della nota del Comune sulla spostamento dei cavi (Cass. civ. Sez. II n. 22040 del 05.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Integra il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame, da parte del giudice di merito, di fatti storici risultanti dagli atti processuali, oggetto di discussione tra le parti e dotati di carattere decisivo. Nella specie, la Corte d’appello non ha valutato la nota del Comune proprietario del fondo né la posizione assunta dall’ente sulla vicenda, omettendo di verificare su quale titolo la concessionaria fosse abilitata ad agire per il recupero delle somme versate al gestore degli impianti. Tale omissione impedisce di accertare se il costo di spostamento dei cavi gravasse sul gestore, in applicazione della regola secondo cui il proprietario può apportare al fondo qualunque innovazione, senza indennità, salvo diversa previsione dell’autorizzazione o del provvedimento costitutivo della servitù.

Il Fatto

La società concessionaria del Comune, incaricata della costruzione di un parcheggio multipiano su area comunale, si trovò di fronte ad alcuni impianti di telecomunicazione che ostacolavano l’esecuzione dei lavori. Contestando la pretesa della società di telefonia, secondo cui il costo dello spostamento doveva gravare sul proprietario del fondo, la concessionaria pagò l’importo richiesto con riserva di rivalsa, al fine di non rallentare il cantiere. Non ottenuto il rimborso, la società citò in giudizio il gestore.

Il Tribunale accolse la domanda e condannò la convenuta alla restituzione. La Corte d’appello riformò la decisione e rigettò la pretesa, rilevando che nessuna delle parti aveva documentato il titolo costitutivo della servitù di condotte telefoniche, né la concessionaria aveva provato di essere stata investita delle facoltà spettanti al Comune. La società ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi.

La Motivazione della Corte

Il quinto motivo denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, individuato in una pluralità di circostanze emergenti da una nota del Comune: l’invito a spostare i cavi a cura e spese del gestore, la mancata replica di quest’ultimo, l’esecuzione dello spostamento e il pagamento effettuato al solo fine di non sospendere i lavori, con dichiarata riserva di rivalsa. La Corte ritiene il motivo fondato.

Il Collegio ricostruisce i requisiti del vizio di omesso esame, secondo la formulazione introdotta dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito nella legge n. 134/2012. Il ricorrente deve indicare il fatto storico, il dato testuale o extratestuale da cui esso risulta, il come e il quando della sua emersione nel dibattito processuale e la sua decisività. Richiamando Sezioni Unite n. 8053 del 2014, la Corte precisa che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio, quando il fatto rilevante sia stato comunque considerato dal giudice.

Nel caso concreto, la sentenza impugnata non ha esaminato la nota del Comune, né vagliato la posizione dell’ente sulla vicenda, né la condotta tenuta dal gestore, né l’animus con cui la ricorrente aveva pagato. Si tratta di fatti non smentiti dalla controparte, oggetto di dibattito e, in tesi, decisivi, poiché l’art. 92, comma 7, del Codice delle Comunicazioni, all’epoca vigente, attribuisce al proprietario la facoltà di compiere sul fondo qualunque innovazione, anche imponendo la rimozione o il diverso collocamento degli impianti, senza alcuna indennità, salvo diversa previsione dell’autorizzazione o del provvedimento amministrativo costitutivo della servitù.

La Corte ribadisce che l’esercizio della servitù non può comprimere eccessivamente la proprietà del fondo servente. Il privato può eseguire opere di innovazione, costruzione e ristrutturazione, anche quando ciò imponga al gestore di rimuovere, spostare o interrare i cavi, senza che tali attività facciano maturare un diritto al rimborso delle spese sopportate dal gestore. Il Collegio richiama sul punto Sez. II n. 29617 del 2022, in tema di servitù di elettrodotto. La sentenza d’appello ha inoltre omesso di verificare l’esistenza di un eventuale patto tra il Comune e il gestore su una diversa distribuzione degli oneri.

Accolto il quinto motivo, gli altri restano assorbiti. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello, in altra composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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