Illecito doganale permanente e prescrizione: decorrenza dalla cessazione (Cass. civ. Sez. II n. 21696 del 01.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative, la violazione dell’art. 19 d.lgs. n. 374 del 1990, che vieta di eseguire costruzioni in prossimità della linea doganale senza autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale, integra un illecito di carattere permanente, che perdura finché le opere abusive non siano demolite. Ne consegue che il termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 28 l. n. 689 del 1981 decorre dalla data di cessazione della permanenza e, in mancanza di prova di tale cessazione, dalla data di accertamento della violazione. La permanenza incide sul calcolo del termine prescrizionale, restando irrilevante la tesi dell’illecito istantaneo perfezionatosi con l’ultimazione dei lavori. Il diritto di credito dell’amministrazione alla sanzione pecuniaria sorge direttamente dalla violazione.

Il Fatto

Un privato proponeva opposizione dinanzi al Tribunale avverso un’ordinanza ingiunzione emessa dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dopo che la Commissione tributaria provinciale aveva declinato la giurisdizione. Il giudice di prime cure accoglieva l’eccezione di prescrizione e annullava il provvedimento, qualificando l’illecito come istantaneo e perfezionatosi con l’ultimazione delle opere, cessate cinque anni prima dell’accertamento, con condanna dell’amministrazione alle spese.

L’Agenzia proponeva appello, deducendo l’erroneo calcolo del dies a quo della prescrizione e la natura permanente dell’illecito. La Corte di appello di Bari accoglieva il gravame e rigettava l’opposizione. Il privato ricorreva allora per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 28 l. n. 689 del 1981, 19 d.lgs. n. 374 del 1990 e 158 cod. pen., sostenendo che la condotta sanzionata consistesse nell’attività materiale di esecuzione della costruzione, perfezionatasi con la cessazione dei lavori, e che, anche qualificando l’illecito come permanente, il termine decorresse dalla cessazione della permanenza.

La Corte ha ritenuto il motivo infondato. La norma dell’art. 19 d.lgs. n. 374 del 1990 vieta di eseguire costruzioni e altre opere, provvisorie o permanenti, in prossimità della linea doganale senza autorizzazione. Nel caso di specie le opere realizzate non erano state demolite, sicché la fattispecie integrava un illecito permanente. Tale natura era già affermata dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata nella fattispecie analoga di Cass. Sez. V n. 3535 del 2012, nonché da Cass. n. 14104 del 2010.

La Corte ha inoltre osservato che la giurisprudenza penale invocata dal ricorrente conferma, e non smentisce, la natura permanente dell’illecito, che sussiste quando le innovazioni non autorizzate determinano un’occupazione abusiva dell’area o un ampliamento di quella autorizzata, come nelle pronunce Cass. pen. Sez. III n. 33105 del 2022 e Cass. pen. Sez. III n. 26249 del 2018.

Quanto alla prescrizione, la Corte ha ribadito che l’art. 28 l. n. 689 del 1981 opera sia per la violazione sia per la sanzione pecuniaria e che il termine quinquennale decorre, per l’illecito permanente, dalla cessazione della permanenza ovvero, in mancanza di prova, dalla data dell’accertamento, secondo Cass. Sez. VI-2 n. 5727 del 2015, Cass. Sez. II n. 143 del 2007 e Cass. Sez. I n. 5334 del 1988. Il diritto di credito dell’amministrazione sorge direttamente dalla violazione, mentre l’ordinanza di pagamento ne determina solo la somma.

Con il secondo motivo il ricorrente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, rappresentando che la concessione dello stabilimento era intestata a un soggetto diverso, con documentazione prodotta in primo grado. La Corte ha ritenuto il motivo fondato nei termini di motivazione: se la responsabilità grava su chi ha realizzato le opere anche se non proprietario, la sentenza impugnata non ha affrontato la questione della titolarità della concessione, affermando in modo apodittico la responsabilità del ricorrente quale proprietario, senza considerare che l’ordinanza ingiunzione lo aveva attinto quale concessionario. Gli ulteriori profili sono assorbiti.

Il ricorso è stato pertanto accolto nei termini di motivazione, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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