Impugnativa del licenziamento: procura scritta e ratifica entro sessanta giorni (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21697 del 01.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento individuale, l’impugnativa stragiudiziale prevista dall’art. 6 della legge n. 604 del 1966 è atto negoziale dispositivo e formale, che può essere posto in essere unicamente dal lavoratore, da un’associazione sindacale cui aderisca in forza del rapporto di rappresentanza ex lege, da un rappresentante munito di specifica procura scritta, oppure da un terzo sprovvisto di procura il cui operato sia successivamente ratificato dal lavoratore. La ratifica deve rivestire la forma scritta ed essere portata a conoscenza del datore di lavoro prima della scadenza del termine di sessanta giorni per impugnare. Ne consegue l’inammissibilità della prova testimoniale sull’esistenza dell’atto, ai sensi dell’art. 2725, comma 2, cod. civ., salvo che il documento sia andato perduto senza colpa.
Il Fatto
Il lavoratore è stato licenziato per giusta causa da una società, poi incorporata dalla ricorrente. La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento e ha condannato la datrice a corrispondere l’indennità prevista dall’art. 18, comma 5, legge n. 300 del 1970, l’indennità risarcitoria, i contributi e le differenze retributive, riconoscendo inoltre il diritto all’inquadramento in livelli contrattuali superiori.
La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 6 legge n. 604/1966 e degli artt. 1392 e 2388 cod. civ.: secondo la ricorrente, l’impugnativa stragiudiziale del licenziamento, sottoscritta dal solo difensore del lavoratore, era priva di procura scritta, con conseguente decadenza dall’impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte d’appello aveva respinto l’eccezione di decadenza, ritenendo che la società datrice avesse piena contezza del fatto che il difensore agisse su mandato del lavoratore, anche in ragione di pregressi rapporti professionali sempre riferiti al medesimo lavoratore.
La Suprema Corte ritiene il motivo fondato. La decisione impugnata non è conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’impugnativa ex art. 6 legge n. 604 del 1966 costituisce atto negoziale dispositivo e formale, espressione di una volontà che solo il lavoratore o un suo rappresentante munito di specifica procura scritta può validamente manifestare.
Il difensore privo di procura può agire, ma il suo operato deve essere ratificato dal lavoratore con atto scritto, portato a conoscenza del datore prima della scadenza del termine di sessanta giorni. La Corte richiama sul punto Cass. n. 23603/2018 e Cass. n. 9650/2021.
Nella specie, non essendo contestati gli aspetti fattuali, la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per il riesame complessivo della fattispecie alla luce del principio enunciato, demandandole il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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