Imposta di soggiorno e giurisdizione contabile sull’albergatore agente contabile (Corte dei Conti Sez. II App. n. 134 del 30.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il gestore della struttura ricettiva che, in base ai regolamenti comunali adottati ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 23/2011, riscuote l’imposta di soggiorno e omette di riversarla al Comune assume la qualifica di agente contabile, con conseguente giurisdizione della Corte dei conti. Le novelle che gli attribuiscono la qualifica di responsabile d’imposta, con efficacia retroattiva per effetto dell’art. 5 quinquies D.L. n. 146/2021, non elidono il rapporto di servizio né la responsabilità amministrativo-contabile. Le due qualifiche operano su piani distinti: la prima attiene all’obbligazione tributaria solidale, la seconda al maneggio di denaro pubblico e agli obblighi di rendicontazione e riversamento.
Il Fatto
Il Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio conveniva in giudizio il gestore di una struttura alberghiera romana, in proprio e quale legale rappresentante della società, per l’omesso riversamento dell’imposta di soggiorno dovuta per gli anni 2016-2019, chiedendone la condanna solidale al risarcimento del danno patrimoniale in favore del Comune, quantificato in oltre 987.000 euro per il primo periodo e in ulteriori 85.000 euro per il secondo trimestre 2019, ascritti a diverso soggetto subentrato nella gestione.
Radicatosi il contraddittorio, i convenuti eccepivano il difetto di giurisdizione contabile, invocando le novelle che avevano riqualificato il gestore come responsabile d’imposta con efficacia retroattiva. La Sezione giurisdizionale, con la sentenza impugnata, dichiarava il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario, compensando le spese. Avverso tale pronuncia ha proposto appello il Procuratore regionale, nei confronti del solo gestore e della relativa società, essendo intervenuto il pagamento da parte degli altri due originari convenuti.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello accoglie il gravame e ribadisce il consolidato orientamento espresso dalle Sezioni d’appello della Corte in fattispecie analoghe, richiamando numerose pronunce coeve e compiutamente motivate, alle quali opera espresso rinvio ai sensi dell’art. 17, comma 1, delle norme di attuazione del c.g.c..
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 180, comma 3, D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge n. 77/2020, ha introdotto il comma 1-ter dell’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011, attribuendo al gestore la qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta, con diritto di rivalsa. Il successivo art. 5 quinquies D.L. n. 146/2021, autoqualificatosi di interpretazione autentica, ha reso tale disciplina applicabile anche ai fatti anteriori al 19 maggio 2020. Pur essendo l’atto di citazione depositato nel novembre 2022, quando la norma era già in vigore, la Corte verifica la questione di giurisdizione.
Il passaggio centrale del ragionamento è che i mutamenti normativi non hanno intaccato il rapporto di servizio tra il gestore e il Comune beneficiario del tributo. Il gestore, in base ai regolamenti comunali, è chiamato a svolgere una funzione strumentale alla riscossione, che comporta il maneggio di denaro a destinazione pubblica: ne deriva un rapporto di servizio con obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e riversamento, attività accessorie e funzionali alla potestà impositiva, da tenere ben distinte dall’obbligazione tributaria. La Corte richiama, in tal senso, la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 19654/2018 e le Sezioni riunite n. 22/2016/QM.
La Sezione sottolinea che le due qualifiche di responsabile d’imposta e di agente contabile assolvono a funzioni diverse: la prima impone di intervenire come coobbligato solidale in caso di inadempimento del soggetto passivo; la seconda impone a chi riceve somme di spettanza pubblica di riversare quanto riscosso, costituendo titolo autonomo di responsabilità. Irrilevante è, dunque, l’assoggettamento alla giurisdizione tributaria, potendo il medesimo soggetto essere sottoposto contemporaneamente anche alla giurisdizione contabile. Il collegio esclude, infine, la sospensione per la pendente procedura di concordato preventivo, non ravvisandosi alcun nesso di pregiudizialità logico-giuridica ai sensi dell’art. 106 c.g.c.. L’appello è accolto, con declaratoria della giurisdizione contabile e rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 199 c.g.c. per l’esame del merito.
Nota della Redazione
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