Estinzione del giudizio per resa del conto per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 120 del 13.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per la resa del conto giudiziale, disciplinato dagli artt. 141 e ss. del codice di giustizia contabile, la definizione avviene con sentenza ai sensi dell’art. 144 c.g.c., immediatamente esecutiva e non appellabile, senza che la forma della pronuncia possa variare in ragione del contenuto del decreto monocratico. Quando, nelle more, l’agente contabile deposita il conto per l’esercizio richiesto e sopravviene la cessione dell’attività per l’esercizio successivo, il giudizio va dichiarato estinto per cessata materia del contendere. Restano ferme ed impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nell’ambito della procedura di cui agli artt. 145 e ss. c.g.c.

Il Fatto

La Procura regionale ha chiesto al Giudice designato, ex artt. 141 e 144 c.g.c., la fissazione di un termine perentorio per la presentazione del conto giudiziale di un agente contabile esterno, gestore di una struttura ricettiva, con riferimento agli esercizi finanziari 2019 e 2020, oltre all’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 141, comma 6, c.g.c. in caso di omissione grave e ingiustificata.

Con decreto del Giudice era stato fissato il termine per la resa del conto. Nelle more, il Comune ha trasmesso la documentazione relativa all’esercizio 2019; il convenuto ha contestato le deduzioni della Procura, allegando la cessione dell’attività e l’assenza di qualsiasi riscossione per il periodo considerato.

La Motivazione della Corte

Il Giudice monocratico rileva che il conto giudiziale dell’anno 2019 è stato depositato. Quanto al 2020, risulta intervenuta la cessione dell’attività in capo all’agente contabile. Da tali circostanze consegue che è venuto meno l’interesse alla pronuncia sulla resa del conto.

La decisione muove dalla qualificazione del procedimento. Richiamando un proprio precedente (Sez. giurisd. Marche, 31 dicembre 2020, n. 198), il Giudice ricorda che il giudizio per resa di conto, pur caratterizzato da strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, ha natura giurisdizionale, desumibile dalle norme che lo regolano in tutte le sue fasi. Tali norme ne determinano la definizione mediante sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica ex art. 144 c.g.c.

Il Giudice sottolinea che tale forma di definizione non può subire variazioni a seconda del tipo di decreto che il giudice monocratico adotta: dalla lettura dell’art. 144 c.g.c. non si ricavano differenziazioni tra un decreto che accolga il ricorso e uno che lo rigetti. Sul punto è richiamato anche l’orientamento di legittimità (Cass. civ. Sez. I, 21 marzo 2005, n. 6071).

Poiché il conto è stato reso e la gestione per il periodo residuo è cessata per effetto della cessione, il Giudice definisce il giudizio ex art. 144 c.g.c. con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nella sede degli artt. 145 e ss. c.g.c.

Non essendovi stato contraddittorio nel procedimento per la resa del conto, non si provvede sulle spese. Il Giudice dispone l’invio del provvedimento alla Procura regionale per i provvedimenti di competenza e rimette gli atti al Magistrato relatore dei conti giudiziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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