Obbligo assicurativo dei dipendenti tecnici e divieto di copertura del danno erariale (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 118 del 12.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di copertura assicurativa dei dipendenti pubblici incaricati di funzioni tecniche, ricavabile dal combinato disposto degli artt. 2, comma 4, e 45, commi 5 e 7, del d.lgs. n. 36/2023 e degli allegati I.7 e I.10, non deroga al divieto generale di cui all’art. 3, comma 59, della legge n. 244/2007. Tale divieto, sanzionato con la nullità, impedisce la stipula di polizze che coprano la responsabilità amministrativo-contabile per danni arrecati all’ente di appartenenza, in coerenza con il principio di responsabilità personale del funzionario. L’obbligo assicurativo va pertanto riferito alla sola copertura dei danni a terzi e degli errori professionali, restando esclusa la copertura del danno erariale. Ravvisata la rilevanza generale della questione e il contrasto tra le Sezioni regionali di controllo, la Sezione sospende la pronuncia nel merito e rimette gli atti al Presidente della Corte.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune toscano ha formulato richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, chiedendo la corretta interpretazione delle norme in materia di obbligo di copertura assicurativa dei dipendenti pubblici. Il quesito riguarda in particolare i rapporti tra la disciplina del Codice dei contratti pubblici, modificato dal d.lgs. n. 136/2023, e il divieto generale di stipulare contratti assicurativi che coprano la responsabilità amministrativo-contabile per danni causati all’erario.

L’ente segnala che sulla questione si sono formati due orientamenti contrapposti nelle pronunce della Corte dei conti e chiede di chiarire se la polizza che ricomprenda anche i danni all’amministrazione, derivanti da errori nella soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà ex art. 2236 cod. civ., possa integrare danno erariale. La richiesta è stata ritenuta ammissibile sotto il profilo soggettivo e oggettivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 3, comma 59, della legge n. 244/2007, che sancisce la nullità dei contratti con cui un ente pubblico assicura amministratori e dipendenti per i rischi derivanti dall’espletamento delle funzioni, limitatamente alla responsabilità per danni allo Stato o all’ente di appartenenza. La ratio è duplice: preservare il principio di responsabilità personale ex art. 28 Cost., evitando che l’onere sia traslato sull’ente tramite i premi, e prevenire ipotesi di moral hazard, scongiurando che la copertura incentivi condotte negligenti. La norma si collega ai principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost.

La Sezione ricorda poi l’evoluzione normativa. Il previgente art. 24, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 poneva a carico delle stazioni appaltanti la copertura dei rischi di natura professionale dei dipendenti incaricati della progettazione, senza comprendere la responsabilità amministrativa e quindi senza derogare al divieto. Il nuovo d.lgs. n. 36/2023 non detta una disciplina altrettanto esplicita: l’obbligo assicurativo si ricava in via implicita dall’art. 2, comma 4, che impone azioni di copertura dei rischi per il personale, e dalle norme sugli incentivi tecnici.

L’opera ermeneutica dell’ANAC e del Ministero delle infrastrutture ha confermato l’obbligatorietà della stipula per i progettisti interni, con spese a carico delle risorse del quadro economico dell’intervento. Su tale presupposto si sono divise le Sezioni regionali. Secondo un primo indirizzo, condiviso dal Collegio, il Codice avrebbe introdotto un mero obbligo di polizze per la responsabilità civile verso terzi, non derogando al divieto, che continua a escludere la copertura del danno erariale. Secondo l’orientamento opposto, il Codice avrebbe introdotto una normativa derogatoria, consentendo di coprire il rischio di danno all’amministrazione e quello da colpa lieve.

Ravvisata l’esigenza di un chiarimento nomofilattico sulla latitudine applicativa della norma, per la rilevanza generale della questione e l’esigenza di garantirne l’uniforme applicazione, la Sezione sospende la pronuncia nel merito. Dispone la trasmissione degli atti al Presidente della Corte dei conti per la valutazione dell’opportunità di deferire la questione alle Sezioni Riunite in sede di controllo, ex art. 17, comma 31, d.l. n. 78/2009, ovvero alla Sezione delle autonomie, ex art. 6, comma 4, d.l. n. 174/2012.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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