Imposta unica su scommesse, bookmaker estero e CTD solidalmente obbligati (Cass. civ. Sez. V n. 10332 del 17.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il bookmaker estero che, per il tramite di un centro di trasmissione dati ubicato in Italia, eserciti l’attività di gestione delle scommesse raccolte sul territorio nazionale è soggetto passivo dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, in solido con il gestore per conto di terzi. La solidarietà tra bookmaker e ricevitore è paritetica, perché entrambi partecipano, sia pure su piani diversi, all’attività di organizzazione ed esercizio del gioco. Il presupposto territoriale dell’imposta si radica in Italia in ragione dello svolgimento materiale dell’attività gestoria, non del luogo di conclusione del contratto di scommessa. La disciplina nazionale non introduce restrizioni discriminatorie alla libera prestazione di servizi e non è configurabile alcun legittimo affidamento dopo la legge di stabilità 2011.

Il Fatto

Una società di scommesse con sede a Malta era destinataria di avvisi di accertamento per il recupero dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, con interessi e sanzioni, per gli anni di imposta 2012 e 2013. La pretesa impositiva si fondava sull’art. 3 d.lgs. n. 504/1998, come interpretato dall’art. 1, comma 66, lett. b), legge n. 220/2010, che estende la soggettività passiva a chi gestisce scommesse anche per conto di terzi, ancorché privi di concessione.

La contribuente impugnava gli atti davanti alla giustizia tributaria. Il ricorso veniva respinto in primo grado e, in appello, dalla Commissione tributaria regionale. La società proponeva quindi ricorso per cassazione con sei motivi, deducendo la mancata traduzione dell’atto in inglese, l’erronea individuazione del presupposto soggettivo e territoriale, l’omessa pronuncia su questioni unionali, l’assimilabilità dell’imposta a un tributo sul volume d’affari e l’insussistenza dell’esimente dell’obiettiva incertezza.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla constatazione che l’intera materia è già stata oggetto di ripetuta disamina, richiamando espressamente Cass. n. 8757 del 2021 e Cass. n. 26203 del 2021. Il quadro normativo è stato scrutinato sia dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 27 del 2018, sia dalla Corte di giustizia, con la sentenza 26 febbraio 2020, causa C-788/18.

Sul piano soggettivo, la Consulta ha chiarito che l’imposta è dovuta anche per le scommesse raccolte fuori dal sistema concessorio e che il gestore per conto di terzi partecipa, al pari del bookmaker, all’attività di gestione. La solidarietà tra i due soggetti è paritetica e non dipendente, perché entrambi realizzano il presupposto dell’imposizione: il ricevitore assicura locali, ricezione della proposta, trasmissione della giocata e pagamento delle vincite secondo le istruzioni del mandante.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale ha riguardato le sole ricevitorie e le sole annualità antecedenti al 2011, per l’impossibilità di traslare il carico tributario attraverso la rimodulazione delle commissioni. Per i rapporti successivi, e per quelli anteriori ma protrattisi oltre l’entrata in vigore della novella, la traslazione negoziale resta possibile e il bookmaker è obbligato per tutte le annualità.

Quanto al presupposto territoriale, non rileva la conclusione del contratto, ma lo svolgimento in Italia dell’attività di organizzazione e raccolta, documentata dalla ricevuta rilasciata all’utente. Sulla libera prestazione di servizi, la CGUE ha escluso qualsiasi discriminazione tra operatori nazionali ed esteri, applicandosi l’imposta a chiunque gestisca scommesse in Italia. La Corte esclude inoltre che l’art. 1, comma 66, lett. b), legge n. 220/2010 abbia natura sanzionatoria e che l’imposta unica si assimili a un tributo sul volume d’affari, richiamando l’art. 401 della direttiva 2006/112/CE. Nessuna incertezza è configurabile per gli anni 2012 e 2013, successivi alla legge di stabilità. Il ricorso è integralmente rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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