Prelazione agraria, onere probatorio e limiti istruttori del giudizio di rinvio (Cass. civ. Sez. III n. 10334 del 17.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prelazione agraria, la mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente l’esercizio dell’azione di riscatto costituisce condizione per l’insorgenza del diritto di prelazione e di riscatto in capo al coltivatore diretto proprietario del fondo confinante. Chi esercita il relativo diritto, salvo espresso riconoscimento della controparte, deve dimostrarne la sussistenza, senza che la prova sia territorialmente delimitata e senza che rilevi il carattere di fatto negativo della stessa, il quale comporta solo la necessità di allegare fatti positivi contrari, acquisibili anche con testi e presunzioni, compresi i certificati della Conservatoria dei Registri Immobiliari e le visure presso l’Agenzia delle Entrate. Nel giudizio di rinvio, configurato dall’art. 394 c.p.c. quale giudizio ad istruzione sostanzialmente chiusa, è preclusa l’acquisizione di nuove prove e la produzione di nuovi documenti, salvo che ricorrano fatti sopravvenuti, esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento o impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore.
Il Fatto
La ricorrente, coltivatrice diretta di un fondo confinante con quello alienato, agisce per l’accertamento della nullità o dell’inefficacia dell’atto di vendita di un fondo rustico, rivendicando la titolarità della prelazione agraria e il conseguente riscatto. In primo grado la domanda era stata accolta; in sede di legittimità la sentenza è stata annullata con rinvio, affermando che spetta alla retraente la prova dei requisiti di legittimazione del diritto.
La Corte d’appello di Messina, quale giudice del rinvio, ha rigettato la domanda per mancato assolvimento dell’onere probatorio, con particolare riguardo al requisito della mancata effettuazione di vendite di fondi rustici di imponibile superiore a mille lire nel biennio precedente l’esercizio dell’azione di riscatto. Avverso tale sentenza la soccombente propone ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 8 della legge n. 590/1965 e 7 della legge n. 817/1971, degli artt. 384 e 394 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., contestando la distribuzione degli oneri probatori e il diniego di ingresso alla documentazione prodotta in sede di rinvio.
La Corte ritiene il motivo infondato. Richiamando il proprio insegnamento (Sez. III n. 28415 dell’11.10.2023), il Collegio ribadisce che la mancata vendita nel biennio integra condizione costitutiva del diritto di prelazione e riscatto, con onere della prova a carico di chi lo esercita. Il carattere negativo del fatto non esonera dall’onere: esso comporta soltanto la necessità di allegare i fatti positivi contrari, dimostrabili anche per testi e presunzioni.
Quanto alla produzione documentale in sede di rinvio, la Corte osserva che il giudizio di rinvio è ad istruzione sostanzialmente chiusa, con preclusione all’acquisizione di nuove prove, salvo le eccezioni già individuate (Sez. VI-III n. 27736 del 22.09.2022). Nel caso di specie non si trattava di prova resa indispensabile dall’annullamento, né di documento non producibile prima per forza maggiore: la dimostrazione avrebbe dovuto essere offerta sin dall’origine, spettando all’attore provare il fatto costitutivo del diritto azionato.
La Corte esclude altresì che la mera allegazione del fatto negativo ne integri la prova e che possa soccorrere la non contestazione, trattandosi di circostanza non comune alle parti: i venditori e i compratori nulla avrebbero potuto sapere, salvo prova contraria, delle vicende negoziali dell’attrice (Sez. III n. 4681 del 15.02.2023).
Con il secondo motivo la ricorrente censura la dichiarazione di contumacia di una parte non evocata nel giudizio di rinvio, finalizzata all’acquisizione di scritti difensivi del primo grado, a seguito dello smarrimento e dell’irrituale ricostruzione del fascicolo d’ufficio. La censura è inammissibile: secondo il consolidato orientamento (Sez. III n. 26419 del 20.11.2020), il vizio processuale rileva solo se si prospetta la lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito. Le considerazioni svolte dalla ricorrente sono prive di significato processuale, dovendo escludersi l’ammissibilità di pretese fasi “limbiche” del processo. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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