Notifica ricorso fallimento e disciplina art 15 legge fallimentare (Cass. civ. Sez. I n. 4404 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 15, comma 3°, l. fall., nel testo novellato dalla legge n. 221/2012, introduce una disciplina speciale e semplificata della notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento alla società, articolata in tre modalità distinte e fra loro subordinate: trasmissione a mezzo PEC all’indirizzo della società, notificazione presso la sede legale risultante dal registro delle imprese, deposito dell’atto nella casa comunale della sede iscritta. Tale disciplina esclude l’applicabilità dell’art. 145 c.p.c. per le ipotesi di irreperibilità del destinatario, anche quando la società sia già stata cancellata dal registro delle imprese. Una volta che l’ufficiale giudiziario abbia attestato l’impossibilità di compiere la notificazione presso la sede, non sono richieste ulteriori ricerche volte ad accertare l’irreperibilità del destinatario: la notificazione si perfeziona con il deposito presso la casa comunale.
Il Fatto
Un socio di una società a responsabilità limitata in liquidazione ha proposto reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento della società, emessa dal tribunale su richiesta del pubblico ministero. Il socio lamentava la nullità della sentenza per l’asserita irritualità della notificazione del ricorso del pubblico ministero e del correlato decreto di fissazione dell’udienza.
La corte d’appello ha rigettato il reclamo, rilevando che la notificazione si era perfezionata, nel rispetto delle forme dell’art. 15 l. fall., mediante il deposito dell’atto presso la casa comunale, a seguito del mancato buon esito del tentativo a mezzo PEC e dell’irreperibilità della società presso la sede sociale. Ha inoltre respinto, in quanto tardiva, la censura sull’insussistenza dello stato di insolvenza. Il socio ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
I tre motivi — trattati congiuntamente dalla Corte — denunciano la violazione e la falsa applicazione dell’art. 15, comma 3°, l. fall., in combinato disposto con l’art. 107 del d.P.R. n. 1229/1959 e con gli artt. 140 e 145 c.p.c. Il ricorrente sostiene che la notificazione del ricorso per fallimento non possa prescindere dalle attività di ricerca e di avviso volte a garantirne la conoscibilità e che, essendo la società già cancellata dal registro delle imprese, la notifica avrebbe dovuto essere eseguita nei confronti del suo legale rappresentante.
La Corte dichiara i motivi inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis, comma 1, c.p.c., perché il provvedimento impugnato ha deciso la questione in modo conforme alla giurisprudenza consolidata e le censure non offrono elementi per mutare orientamento.
Il Collegio ricostruisce la portata della norma richiamando un orientamento ripetutamente affermato: l’art. 15, comma 3°, l. fall. ha introdotto una disciplina speciale e semplificata che esclude l’applicabilità della disciplina ordinaria dell’art. 145 c.p.c. per l’irreperibilità del destinatario, con richiami a Cass. n. 19688 del 2017, Cass. n. 5311 del 2020 e Cass. n. 4030 del 2022. La medesima soluzione vale anche quando la società sia già cancellata dal registro delle imprese, come confermano Cass. n. 17946 del 2016, Cass. n. 602 del 2017, Cass. n. 116 del 2017, Cass. n. 23728 del 2017 e Cass. n. 25701 del 2017.
La Corte richiama poi la sentenza n. 146/2016 della Corte costituzionale, che ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 3°, l. fall., sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. per l’asserita disparità di trattamento rispetto alle modalità dell’art. 145 c.p.c. Il Giudice delle leggi ha chiarito che il legislatore del 2012 ha inteso coniugare le finalità del diritto di difesa dell’imprenditore con le esigenze di specialità e speditezza del procedimento concorsuale, esonerando il tribunale da ulteriori formalità quando la situazione di irreperibilità sia imputabile all’imprenditore medesimo.
Da ciò consegue — osserva il Collegio — che non residuano ipotesi in cui il ricorso di fallimento e il decreto di convocazione debbano essere notificati nei diretti confronti del titolare della ditta o del legale rappresentante della società, nemmeno ai sensi degli artt. 140 e 143 c.p.c., come confermato da Cass. n. 9594 del 2021 e Cass. n. 1156 del 2017. La norma non richiede, quando la notifica a mezzo PEC non vada a buon fine, che l’ufficiale giudiziario, recatosi presso la sede dell’impresa e non avendo potuto ivi eseguire la notificazione, effettui ulteriori ricerche: attestata l’impossibilità del compimento presso la sede, la notificazione è correttamente eseguita con il deposito nella casa comunale, secondo Cass. n. 7258 del 2022.
Nota della Redazione
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