Imposta unica scommesse dovuta dal bookmaker estero privo di concessione (Cass. civ. Sez. V n. 10701 del 19.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il bookmaker avente sede in altro Stato membro, privo di concessione, è soggetto passivo dell’imposta unica sulle scommesse per le scommesse raccolte sul territorio italiano, in solido con il centro trasmissione dati che opera quale suo intermediario. L’art. 56 TFUE non osta a una normativa nazionale che assoggetti a imposta i centri di trasmissione dati stabiliti nello Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse loro mandanti stabiliti all’estero, indipendentemente dall’ubicazione della sede e dall’assenza di concessione. La pronuncia di illegittimità costituzionale che ha escluso la responsabilità delle ricevitorie per le annualità anteriori al 2011 non fa venir meno la responsabilità del bookmaker privo di concessione, la cui obbligazione solidale non è qualificabile come dipendente.
Il Fatto
Una società di scommesse con sede a Malta propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale aveva rigettato il suo appello. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva accertato, nei confronti del centro trasmissione dati e della società estera quale coobbligata in solido, la debenza dell’imposta unica per l’anno 2013.
La contribuente censura l’assoggettamento ad imposta per assenza di concessione, per pretesa violazione della libera prestazione di servizi, del legittimo affidamento e della direttiva IVA, oltre a profili processuali sulle spese. La questione arriva in Cassazione dopo il rigetto in secondo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende l’istanza di trattazione in pubblica udienza, ritenendo i principi consolidati e già affrontati dalla Corte costituzionale n. 27 del 2018 e dalla Corte di giustizia in causa C-788/18. Esclude altresì il rinvio pregiudiziale, poiché le imposte sui giochi d’azzardo non hanno natura armonizzata e ogni Stato membro può valutare le esigenze di tutela dei consumatori e dell’ordine pubblico, nel rispetto della proporzionalità.
Quanto alla mancata traduzione dell’atto impositivo, nessuna norma impone la redazione nella lingua del destinatario: la questione si sposta sul piano probatorio e la ricorrente non ha dimostrato di non aver potuto comprendere l’atto, avendone anzi contestato il contenuto nel merito.
Nel merito, la Corte ricostruisce il presupposto dell’imposta come prestazione del servizio di gioco, e non come giocata in sé. L’art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220 del 2010 ha chiarito che soggetto passivo è chiunque gestisca scommesse anche per conto di terzi ubicati all’estero, con obbligazione solidale del soggetto per conto del quale l’attività è esercitata.
La pronuncia di incostituzionalità ha inciso solo sulla posizione delle ricevitorie per le annualità anteriori al 2011, per l’impossibilità di traslare l’imposta su commissioni già cristallizzate. Per il 2013, invece, il bookmaker estero resta obbligato: entrambi i soggetti partecipano all’organizzazione del gioco, e l’obbligazione solidale non è dipendente. Non sussiste violazione dell’affidamento, perché il bookmaker era soggetto passivo anche prima della norma interpretativa.
Il tributo, infine, non ha natura di imposta sul volume d’affari e può cumularsi con l’IVA. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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