Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e soccombenza virtuale (TAR Lazio n. 2251 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, sicché può dichiarare di non avere più interesse alla definizione del merito e il giudice, non avendo il potere di procedere d’ufficio, deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La declaratoria non esonera tuttavia dal provvedere sulle spese, da liquidarsi secondo il canone della soccombenza virtuale, previa sommaria delibazione dell’esito del giudizio. La SCIA in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 è inammissibile quando sia proposta dopo il consolidarsi dell’effetto acquisitivo al patrimonio comunale conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione, essendo nel frattempo venuta meno in capo al privato la proprietà e la disponibilità del bene.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava dapprima il silenzio-rigetto formatosi sulla SCIA alternativa al permesso di costruire, presentata ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 per interventi su un fabbricato in Roma. Con successivi motivi aggiunti avversava la nota con cui Roma Capitale aveva espressamente rigettato l’istanza e la nota con cui l’ente qualificava il silenzio come rigetto, chiedendo altresì la condanna al risarcimento dei danni.

All’udienza pubblica del 13 gennaio 2026 la causa era trattenuta in decisione. Nelle more il ricorrente, con dichiarazione depositata il 9 gennaio 2026, aveva dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito, instando per la compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui il ricorrente può disporre dell’azione sino alla rimessione della causa in decisione; il giudice, privo di poteri officiosi e non potendo sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, dichiara l’improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Tale esito non sottrae il Tribunale all’onere di regolare le spese. Il giudice può verificare la fondatezza del ricorso secondo il canone della soccombenza virtuale, procedendo alla sommaria delibazione dell’esito che il processo avrebbe avuto in assenza della declaratoria.

Sotto tale profilo entrambi i gravami risultano inammissibili. La D.I.A. presentata nel 2011 per opere di ristrutturazione edilizia era stata dichiarata inefficace con nota del 5 dicembre 2013, mai impugnata. Era poi seguita l’ordinanza di rimozione dell’opera abusiva, confermata con sentenza, e l’ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale con sanzione pecuniaria, anch’essa non impugnata.

L’infruttuoso decorso del termine di novanta giorni per ottemperare all’ordine di demolizione, fissato da questa Sezione con ordinanza cautelare, ha determinato il definitivo consolidarsi degli effetti del provvedimento demolitorio. L’effetto ablatorio ope legis connesso all’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 si è prodotto: l’atto di acquisizione al patrimonio comunale, come ribadito dall’Adunanza Plenaria n. 16/2023, ha natura esclusivamente dichiarativa.

Ne discende che il ricorrente, avendo perduto la proprietà e la disponibilità del bene, non era legittimato a presentare la nuova SCIA in accertamento di conformità né a dolersi del diniego opposto dall’Amministrazione. Il provvedimento di rigetto ha fornito piena giustificazione, senza che siano state dedotte specifiche censure. Neppure sussiste la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, atteso il carattere vincolato del diniego di sanatoria. La manifesta inammissibilità e infondatezza dei gravami giustifica la condanna del ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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