Improcedibilità della domanda creditoria verso il fallimento è questione di rito (Cass. civ. Sez. I n. 6321 del 08.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le questioni concernenti l’autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore dichiarato fallito, ancorché impropriamente formulate in termini di competenza, costituiscono in realtà questioni di rito. Ne consegue che la pronuncia con cui il giudice adito dichiari l’improcedibilità della domanda, perché non introdotta in sede concorsuale nelle forme dell’accertamento del passivo, non è assoggettabile a regolamento di competenza, ma è impugnabile con l’appello. La statuizione, pur formalmente espressa in termini di declinatoria, non è sostanzialmente una decisione sulla competenza, ma sul rito che la parte deve seguire, configurando una vicenda litis ingressum impediens concettualmente distinta dall’incompetenza.

Il Fatto

Un consorzio urbanistico propone regolamento di competenza avverso due ordinanze emesse in pari data dal Tribunale di Trani nell’ambito di un giudizio pendente nei confronti del fallimento di una società di costruzioni e di un terzo intimato. Con la prima ordinanza il Tribunale ha dichiarato improcedibili, ai sensi dell’art. 52, comma 2, r.d. n. 267/1942, le domande riconvenzionali proposte dal consorzio nei confronti del fallimento; con la seconda ha dichiarato improcedibile il ricorso per accertamento tecnico preventivo in corso di causa.

Il Tribunale ha rilevato che il consorzio non si era limitato a un’eccezione riconvenzionale, ma aveva proposto domande di accertamento e condanna volte a formare il giudicato, con conseguente competenza del giudice delegato, mentre l’istanza di accertamento tecnico era funzionale all’accertamento dei diritti da insinuare al passivo.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è articolato in due motivi. Il primo denunzia violazione dell’art. 645 cod. proc. civ. e falsa applicazione dell’art. 92 l. fall., sostenendo la competenza del Tribunale adito sulle domande riconvenzionali, involgenti risoluzione contrattuale, pretese risarcitorie ed eccezione di inadempimento. Il secondo motivo denunzia falsa applicazione dell’art. 92 l. fall. e violazione dell’art. 699 cod. proc. civ. in relazione all’accertamento tecnico preventivo.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, affermando che le questioni concernenti l’autorità giudiziaria davanti alla quale va introdotta una pretesa creditoria verso un fallito, anche se formulate in termini di competenza, sono in realtà questioni di rito. Se il giudice adito dichiara l’improcedibilità della domanda perché non introdotta in sede concorsuale, la pronuncia non è assoggettabile a regolamento di competenza, ma è impugnabile con l’appello.

Il Collegio richiama i propri precedenti (Cass. n. 21669/2013; Cass. n. 9030/2014), rilevando che la statuizione, ancorché formalmente espressa come declinatoria di competenza in favore del giudice fallimentare, non è sostanzialmente una decisione sulla competenza, bensì sul rito.

Viene poi ribadito l’orientamento più recente (Cass. n. 9198/2017): quando il Tribunale fallimentare coincide con il Tribunale ordinario, il giudice adito è tenuto a dichiarare non la propria incompetenza, ma l’inammissibilità, l’improcedibilità o l’improponibilità della domanda, proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario. Tale questione configura una vicenda litis ingressum impediens, distinta dall’incompetenza.

La Corte aggiunge che, quand’anche si volesse ritenere — in forza del principio di apparenza, per avere il giudice in qualche punto parlato di competenza (Cass. n. 6179/2019) — il regolamento sarebbe comunque infondato, non avendo ad oggetto una questione di competenza. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione in favore della parte controricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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