Inquadramento del personale CRIAS tra regolamento organico e contratto collettivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1115 del 11.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di inquadramento del personale della CRIAS, la disciplina dei profili professionali, delle categorie e delle qualifiche è dettata dal regolamento organico del personale, mentre il contratto collettivo nazionale del settore bancario regola il solo trattamento economico ordinario. Il rinvio del regolamento alla contrattazione collettiva per il trattamento economico non integra un rinvio implicito alla classificazione del personale. L’accertamento della volontà negoziale è accertamento di fatto riservato al giudice del merito e, in sede di legittimità, è sindacabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, non per la mera contrapposizione di una diversa interpretazione.

Il Fatto

Il lavoratore conveniva in giudizio la Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane Siciliane chiedendo il riconoscimento del diritto all’inquadramento quale condirettore, categoria funzionari. La domanda trovava parziale accoglimento in appello: la Corte distrettuale dichiarava il diritto a partire dal 17 giugno 2005, con condanna al pagamento delle relative differenze retributive.

La società proponeva ricorso per cassazione con due motivi, incentrati sull’asserita necessità di applicare, ai fini dell’inquadramento, la disciplina del contratto collettivo di settore anziché il solo regolamento organico. Il lavoratore resisteva con controricorso e ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da un dato pacifico in causa: era incontestato, e confermato dalla deposizione del testimone qualificato, che il trattamento normativo applicato ai dipendenti fosse quello risultante dai regolamenti organici, mentre il trattamento economico fosse quello del contratto collettivo bancario. Su questa base la domanda andava decisa applicando il regolamento.

Il primo motivo è dichiarato infondato. La società ricorrente sosteneva che l’inquadramento dovesse riferirsi anche alle previsioni del contratto collettivo, ma la censura si rivela assertiva e non autosufficiente, oltre che contraddittoria: da un lato afferma che il lavoratore non aveva richiamato il contratto collettivo, dall’altro sostiene il contrario.

Il passaggio centrale riguarda il rapporto tra le fonti. Il regolamento organico prevede una espressa disciplina dei profili professionali, delle categorie e delle qualifiche; l’art. 1 demanda alla contrattazione collettiva il solo trattamento economico. La ripartizione delle materie è chiara e non consente di ravvisare un rinvio implicito alla contrattazione per la classificazione del personale. Nemmeno l’art. 23 del CCNL del 1999 rileva, riferendosi alle materie dallo stesso regolate, sulle quali il ricorso nulla specifica.

Quanto all’ermeneutica, la Corte ribadisce che l’accertamento della volontà negoziale è un accertamento di fatto riservato al giudice del merito (Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014). Il sindacato di legittimità è ammesso solo per violazione dei canoni legali di interpretazione, non per contrapporre una lettura diversa (Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 12468 del 2004). La parte si limita a rivendicare un’alternativa interpretazione più favorevole: quando del testo negoziale sono possibili due interpretazioni, non è consentito dolersi in sede di legittimità di quella prescelta.

Il secondo motivo principale è inammissibile: la Corte d’appello ha svolto una congrua valutazione istruttoria, non sindacabile in quanto tale, attribuendo rilievo alle prove in funzione dei criteri di qualificazione desunti dal regolamento. Analogamente, entrambi i motivi del ricorso incidentale sono inammissibili, mirando a una revisione del giudizio di merito sulle mansioni e sul contenuto ricognitivo degli atti ai fini della prescrizione, senza dedurre un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. Il ricorso incidentale viola inoltre il giudicato interno sulla decorrenza della prescrizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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