Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dichiarato a verbale (TAR Marche n. 790 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione resa a verbale di udienza dalla parte ricorrente di non avere più interesse alla definizione del giudizio integra una sopravvenuta carenza di interesse che, in ossequio al principio dispositivo che caratterizza il processo amministrativo, impone al giudice di dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse prescinde dall’esame del merito delle censure dedotte e può essere pronunciata anche in assenza di una formale istanza di rinuncia, essendo sufficiente la volontà processuale espressa dalla parte. In ragione della comune posizione delle parti, le spese di lite possono essere compensate.
Il Fatto
La parte ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Marche l’avviso orale emesso dal Questore di Ancona, nonché la nota di risposta all’istanza di accesso agli atti, chiedendone l’annullamento. Si sono costituiti in resistenza la Questura di Ancona e i Ministeri dell’Interno e della Giustizia.
All’udienza pubblica del 27 maggio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione. In quella sede, la parte ricorrente ha reso a verbale una dichiarazione con la quale ha manifestato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione resa a verbale dalla parte ricorrente e ha rammentato che il processo amministrativo è informato al principio dispositivo. Da tale principio discende che la sopravvenuta manifestazione della parte di non avere più interesse alla decisione costituisce causa idonea a estinguere la vicenda processuale, senza che sia necessario accertare la fondatezza delle censure originariamente proposte.
La pronuncia si fonda sull’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che contempla l’ipotesi della declaratoria di improcedibilità del ricorso proprio per sopravvenuto difetto di interesse. Il Collegio ha altresì richiamato l’art. 85, comma 9, cod. proc. amm., a conferma della portata generale della regola secondo cui la cessazione dell’interesse alla lite determina l’esito definitorio del giudizio.
Con riguardo alle spese, il Collegio ha valorizzato la comune posizione assunta dalle parti, disponendone la compensazione. Il dispositivo, infine, ha ordinato all’Autorità amministrativa l’esecuzione della sentenza e ha disposto l’oscuramento dei dati identificativi della parte interessata ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.
Nota della Redazione
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