Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dopo l’esecuzione dell’ordinanza cautelare (TAR Puglia n. 1078 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., il ricorso avverso il diniego di iscrizione alla scuola primaria quando il minore abbia già frequentato la scuola dell’infanzia per l’intero anno scolastico in esecuzione dell’ordinanza cautelare che aveva sospeso gli atti impugnati. L’eventuale annullamento degli atti non potrebbe produrre alcuna utilità ulteriore in favore del ricorrente, non essendo essi destinati a produrre più alcun effetto giuridico. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite seguono la soccombenza dell’Amministrazione resistente e sono distratte in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Il Fatto

I genitori di un minore impugnavano la nota con cui l’Istituto Comprensivo Statale aveva negato la prosecuzione della frequenza della scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2025-2026, imponendo il passaggio alla scuola primaria. Contestavano i provvedimenti per violazione delle norme sul procedimento e per erronea applicazione dell’art. 114 del d.lgs. n. 297/1994 e della nota ministeriale n. 47577 del 26.11.2024, deducendo la mancata ponderazione delle specifiche esigenze del minore.

L’Amministrazione scolastica si costituiva in giudizio. Con ordinanza cautelare il Tribunale accoglieva l’istanza e sospendeva gli atti impugnati, consentendo al minore di proseguire la frequenza della scuola dell’infanzia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rilevava che, con nota depositata in prossimità dell’udienza di discussione, la parte ricorrente aveva rappresentato che il minore, grazie alla tutela cautelare concessa, aveva potuto continuare a frequentare la scuola dell’infanzia concludendo con profitto l’anno scolastico.

Da ciò il Tribunale faceva discendere il venir meno dell’interesse alla decisione nel merito: gli atti impugnati non erano più destinati a produrre effetti giuridici, essendo ormai integralmente esaurita la loro operatività in relazione all’anno scolastico concluso. Nessuna utilità ulteriore, nemmeno teorica, poteva derivare da un eventuale annullamento, sicché il ricorso andava dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Quanto alle spese, il Collegio applicava il principio della soccombenza virtuale, considerato l’esito favorevole della fase cautelare e la fondatezza delle ragioni già emerse in quella sede. L’Amministrazione resistente era pertanto condannata al pagamento delle spese in favore della controparte, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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