Impugnazione congiunta di sentenza sulla giurisdizione e sentenza di merito (Cass. civ. Sez. Un. n. 5537 del 02.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza con cui il giudice di appello riforma o annulla la decisione di primo grado e rimette la causa al giudice a quo, affermando la giurisdizione negata in primo grado, è definitiva: essa conclude il giudizio dinanzi al giudice di appello, escludendo ogni ulteriore potere decisorio dello stesso, e va quindi impugnata immediatamente con ricorso per cassazione. Non opera il divieto di separata impugnazione delle sentenze non definitive su mere questioni, previsto dall’art. 360, terzo comma, cod. proc. civ., che concerne solo le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito che non chiudono il processo davanti al giudice che le ha pronunciate. La mancata tempestiva impugnazione di tale sentenza ne determina il passaggio in giudicato, con conseguente inammissibilità dei motivi di ricorso che investano le relative statuizioni, proposti unitamente all’impugnazione della successiva sentenza di merito.

Il Fatto

La società concessionaria della gestione autostradale propose ricorso davanti al TAR Abruzzo per l’annullamento di un verbale di accertamento e contestazione emesso dalla Provincia, con cui si contestava l’occupazione abusiva, senza concessione, dello spazio sovrastante una strada provinciale mediante un’infrastruttura autostradale sopraelevata, oltre al mancato pagamento del relativo canone.

Il TAR dichiarò il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. La decisione fu riformata dal Cons. Stato, che affermò la giurisdizione del giudice amministrativo e rimise la causa al primo giudice. Il TAR, in sede di riassunzione, rigettò il ricorso nel merito; la relativa sentenza fu poi riformata dal Cons. Stato, che annullò il verbale. La Provincia ha impugnato in cassazione entrambe le sentenze del Cons. Stato, articolando tre motivi.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite esaminano anzitutto l’eccezione di inammissibilità per tardività, sollevata dalla controricorrente con riferimento alle statuizioni sulla giurisdizione contenute nella sentenza del Cons. Stato n. 3517/2019, che avrebbe dovuto essere impugnata entro il termine allora decorrente dalla sua pubblicazione.

La Corte richiama il mutamento di orientamento avviato con Sezioni Unite n. 25774 del 2015, secondo cui la sentenza con cui il giudice di appello riforma la decisione di primo grado e rimette la causa al giudice a quo è immediatamente impugnabile, trattandosi di sentenza definitiva che non ricade nel divieto dell’art. 360, terzo comma, cod. proc. civ.. Tale pronuncia conclude il giudizio davanti al giudice di appello e ne esaurisce il potere decisorio, pur risolvendo una sola questione.

Il principio è costantemente seguito dalle Sezioni semplici e dalle stesse Sezioni Unite, anche con riferimento ai giudici speciali, come confermano Sez. Un. n. 21194 del 2017, n. 10015 del 2021 e n. 38597 del 2021, tutte rese su ricorsi avverso decisioni del Consiglio di Stato. Il termine per l’impugnazione decorre pertanto dalla pubblicazione della sentenza che ha statuito sulla giurisdizione.

Non convince la tesi della ricorrente secondo cui l’ammissibilità dell’impugnazione congiunta delle due decisioni discenderebbe dall’overruling del 2015, riferito al solo giudizio civile, e dalla sua estensione ai giudizi speciali solo dal 2021. La Corte rileva che i principi dettati nel 2015 sono di ordine generale e che già esistevano precedenti, anteriori alla scadenza del termine, su sentenze dei giudici speciali in materia di giurisdizione.

Ne deriva l’inammissibilità dei primi due motivi, svolti unicamente avverso la sentenza n. 3517/2019 ormai passata in giudicato. Quanto al terzo motivo, relativo all’asserito sconfinamento del giudice amministrativo in materia di canoni e alla creazione di una normativa di esenzione, le Sezioni Unite ricordano che, ai sensi dell’art. 386 cod. proc. civ., la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale e alla causa petendi. Le affermazioni sulla non debenza del COSAP costituiscono mere conseguenze argomentative della negata abusività dell’occupazione. Il denunciato eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera del legislatore si configura solo quando il giudice speciale applichi una norma da lui stesso creata, non in presenza di attività interpretativa, sia pure estensiva o analogica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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