Espulsione dello straniero vietata prima del termine per impugnare il rigetto (Cass. civ. Sez. I n. 16581 del 20.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il verificarsi di una delle ipotesi previste dall’art. 32, comma 4, d.lgs. n. 25/2008 comporta, per espressa previsione normativa, l’obbligo del richiedente la protezione internazionale di lasciare il territorio nazionale soltanto dopo il decorso del termine previsto per l’impugnazione delle pronunce di rigetto, di manifesta infondatezza e di inammissibilità. È pertanto vietata l’espulsione adottata prima della scadenza di tale termine, anche in assenza di un provvedimento di sospensione dell’efficacia delle predette pronunce. La regola non è derogata dall’art. 35-bis, comma 5, d.lgs. n. 25/2008, che esclude l’effetto sospensivo della proposizione del ricorso solo nelle specifiche ipotesi ivi contemplate, tra cui il provvedimento sfavorevole successivo a una decisione definitiva sulla prima domanda reiterata.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva presentato una prima domanda di protezione internazionale, respinta, e nel 2023 una nuova domanda, il cui rigetto da parte della Commissione territoriale gli era stato notificato il 13 maggio. Lo stesso giorno riceveva la notifica del decreto di espulsione disposto dal Prefetto, con ordine di accompagnamento immediato alla frontiera e di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni.
Il Giudice di pace di Vibo Valentia respinse l’opposizione, rilevando la regolarità formale del decreto e ritenendo di non poter entrare nel merito del provvedimento. Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi relativi al difetto di motivazione e alla violazione delle norme sull’espulsione in pendenza del termine per impugnare il rigetto della domanda di protezione.
La Motivazione della Corte
I due motivi sono stati trattati congiuntamente e giudicati fondati in relazione alla necessità di attendere il decorso del termine per impugnare. La Corte ha richiamato l’art. 32, comma 4, d.lgs. n. 25/2008, che impone al richiedente di lasciare il territorio nazionale solo alla scadenza del termine per l’impugnazione, salvo che ricorra una delle cause impeditive ivi richiamate.
Su questa base è stato ribadito il principio secondo cui le ipotesi previste dalla norma, tra loro alternative, determinano l’obbligo di rimpatrio solo dopo il decorso del termine per impugnare le pronunce di rigetto, di manifesta infondatezza e di inammissibilità. Ne consegue il divieto di espulsione sino a tale scadenza, anche in mancanza di un provvedimento di sospensione dell’efficacia.
La Corte ha poi escluso che la regola sia scalfita dall’art. 35-bis, comma 5, d.lgs. n. 25/2008. Nel caso concreto non ricorreva alcuna delle ipotesi normative che escludono l’effetto differito dell’ordine di rimpatrio: il provvedimento era stato adottato lo stesso giorno della notifica del rigetto della prima domanda reiterata e, soprattutto, prima che tale decisione divenisse definitiva.
Pertanto, diversamente da quanto affermato dal giudice di pace, l’espulsione non avrebbe potuto essere disposta, non essendo scaduti i quindici giorni per impugnare la pronuncia della Commissione territoriale. Il ricorso è stato accolto, l’ordinanza impugnata cassata e, non essendo necessaria ulteriore attività istruttoria, il decreto di espulsione è stato annullato nel merito. Le spese dei gradi di merito sono state rimesse al giudice del rinvio, trattandosi di difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Nota della Redazione
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