Inammissibile il ricorso privo di specificità sui documenti prodotti (Cass. civ. Sez. I n. 15806 del 13.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La produzione documentale effettuata nei giorni immediatamente successivi al deposito telematico dell’atto di opposizione allo stato passivo, e resa necessaria dal superamento della dimensione massima del singolo messaggio consentita dal sistema informatico, non è tardiva. Parimenti non è tardiva la produzione dei documenti già depositati nella fase di accertamento dello stato passivo davanti al giudice delegato, da intendersi richiamati in modo specifico con l’indicazione di deposito contenuta nel ricorso in opposizione. Tuttavia, il ricorso per cassazione che deduca l’erroneità del giudizio di tardività deve indicare con specificità quali documenti siano stati prodotti solo con la nota di deposito successiva e quali fossero già acquisiti, a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. La valutazione di genericità dei capitoli di prova testimoniale, ai sensi dell’art. 244, comma 1, cod. proc. civ., è riservata al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo se fondata su erronei principi giuridici o su incongruenze logiche.

Il Fatto

Una società presentò domanda di insinuazione al passivo dell’amministrazione straordinaria di altra società, assumendosi titolare di crediti per corrispettivi di servizi di vigilanza, in parte ceduti da terzi, per un importo complessivo di oltre duecentomila euro. Il giudice delegato respinse la domanda. La creditrice propose opposizione allo stato passivo, che il Tribunale di Catania respinse con decreto.

Contro quel decreto la società ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. e dell’art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179 del 2012. L’amministrazione straordinaria è rimasta intimata. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa prima della trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

La Corte riconosce che le due affermazioni di fondo della ricorrente sono astrattamente corrette. Da un lato, la produzione documentale non poteva dirsi tardiva se effettuata nei giorni immediatamente successivi al deposito telematico dell’atto di opposizione e solo per la necessità di inviare più messaggi, superando la dimensione massima consentita dal sistema informatico e attendendo l’assegnazione del numero di ruolo.

Dall’altro, non poteva ravvisarsi tardività per i documenti già prodotti nella fase di accertamento davanti al giudice delegato, da intendersi richiamati in modo specifico con l’indicazione di deposito contenuta nel ricorso in opposizione, secondo l’orientamento di Cass. nn. 25563/2020 e 12549/2017.

Tuttavia il motivo è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.: il ricorso non precisa quali documenti furono prodotti solo con la nota di deposito del 4.10.2018, né quali fossero già stati depositati con le osservazioni al progetto di stato passivo.

Inoltre il Tribunale, dopo aver inizialmente affermato l’invalutabilità della documentazione tardiva, ne ha comunque apprezzato il contenuto, con specifico riferimento ad alcuni documenti: il contratto, ritenuto inopponibile perché privo di data certa; lo storico radio allarme; le fatture, ritenute non decisive perché di formazione unilaterale. L’affermazione iniziale è dunque irrilevante, poiché la decisione si fonda sul prudente apprezzamento del materiale istruttorio, insindacabile in sede di legittimità.

Quanto alla mancata ammissione della prova testimoniale, la motivazione del Tribunale sulla genericità dei capitoli è conforme all’art. 244, comma 1, cod. proc. civ., che impone l’indicazione specifica delle persone e dei fatti in capitoli separati. La relativa valutazione è riservata al giudice del merito e censurabile solo se basata su erronei principi giuridici o incongruenze logiche, secondo Cass. nn. 32547/2024 e 34189/2022. Censura non prospettata, essendosi la ricorrente limitata a ricopiare i capitoli di prova.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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