Impugnazione del lodo arbitrale: il giudizio di nullità è a critica vincolata (Cass. civ. Sez. II n. 7544 del 21.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ricorso avverso la sentenza che ha deciso sull’impugnazione per nullità del lodo arbitrale, la Corte di Cassazione non può apprezzare direttamente il lodo, ma soltanto la decisione impugnata, nei limiti dei motivi di ricorso relativi alla violazione di legge e alla congruità della motivazione della sentenza resa sul gravame. L’azione di nullità del lodo, ai sensi dell’art. 829 cod. proc. civ., è a critica vincolata e introduce una fase rescindente in cui il giudice non è chiamato a valutazioni sulle pretese fatte valere dinanzi agli arbitri, ma solo a verificare la sussistenza delle cause di nullità dedotte. Non sono pertanto proponibili, dinanzi alla Corte, deduzioni che ripropongano questioni decise dagli arbitri. Il vizio di contraddittorietà della motivazione del lodo rileva solo quando rende impossibile ricostruire l’iter logico-giuridico della decisione.
Il Fatto
La controversia traeva origine dall’appalto di lavori edili eseguiti per un condominio palermitano. Il lodo arbitrale, decidendo la lite tra l’impresa e il committente, aveva quantificato il saldo del credito dell’impresa in una somma determinata come differenza tra il prezzo dei lavori e i pagamenti già ricevuti.
L’impresa impugnò il lodo per nullità, deducendo la contraddittorietà della motivazione: il collegio arbitrale, pur richiamando l’art. 1657 cod. civ. per la determinazione del corrispettivo, aveva poi utilizzato non il prezziario regionale vigente, ma un computo metrico di parte presentato dal condominio. La Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 464 del 6.03.2019, rigettò l’impugnazione. L’impresa ha quindi proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Secondo la Corte, i due motivi di ricorso — che denunciano violazione dell’art. 829, comma 1, nn. 11 e 5, cod. proc. civ. — sono esaminabili congiuntamente e risultano inammissibili. La ragione assorbente è che le censure riproducono sostanzialmente i motivi di nullità del lodo già avanzati dinanzi alla Corte di appello.
Il principio affermato è che in sede di ricorso avverso la sentenza che abbia deciso sull’impugnazione per nullità del lodo, la Cassazione non può valutare direttamente il lodo, ma solo la decisione impugnata. Il ricorso, nella specie, investe soltanto in via mediata le ragioni del rigetto, attraverso l’illustrazione delle criticità del lodo, senza aggredire direttamente le argomentazioni della sentenza.
La Corte richiama il dato normativo dell’art. 829 cod. proc. civ.: l’azione di nullità del lodo è a critica vincolata e introduce una fase rescindente in cui il giudice verifica solo la sussistenza delle cause di nullità dedotte, non le pretese sostanziali delle parti. Se il giudizio si chiude con la fase rescindente, non sono proponibili innanzi alla Corte deduzioni che ripropongano questioni decise dagli arbitri.
Nel merito, la Corte di appello ha ritenuto il percorso motivazionale del lodo chiaro e logico, esaustivo sull’an e sul quantum, con indicazione dei criteri di quantificazione. Tale giudizio integra un apprezzamento di fatto, censurabile solo se la motivazione appaia meramente apparente o intrinsecamente contraddittoria. La censura, inoltre, attiene più alla falsa applicazione dell’art. 1657 cod. civ. che alla contraddittorietà della motivazione, e la Corte di appello ha escluso l’impugnabilità del lodo per violazione delle regole di diritto ai sensi dell’art. 829, comma 3, cod. proc. civ..
Il ricorso è respinto. Il ricorrente è condannato alle spese, liquidate in euro 8.200,00, e sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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